(Allegato A-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                  Notificazioni per via telematica 
                  - articoli 8 e 14 del Regolamento 
 
  1.  Le  notificazioni  da  parte  dei  difensori   possono   essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante  dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo  PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi. 
  2. Le notificazioni nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC del  Registro  delle  P.P.  AA.,  fermo  restando
quanto previsto, anche in ordine alla  domiciliazione  delle  stesse,
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. 
  3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine  della
procura conferita su supporto cartaceo e ne  attesta  la  conformita'
all'originale,  ai  sensi  dell'articolo   22   del   CAD,   mediante
sottoscrizione con firma digitale. 
  4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione  all'atto
notificato di uno  o  piu'  documenti  contenenti  la  scansione  per
immagini di una o piu' procure. 
  5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e'
effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto  previsto  dagli
articoli 6, 7 e 8. 
  6. Qualora l'atto di  parte  sia  stato  notificato  con  modalita'
cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'articolo  12.  Quando  la  notifica  abbia  riguardato  la  copia
analogica di  un  atto  in  originale  informatico,  la  prova  della
medesima  e'  data  mediante  deposito  di  copia  informatica  della
relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato  con
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5,  del  Regolamento,  nel
rispetto  dei  formati  previsti  per  i  documenti.  Qualora  l'atto
notificato con modalita' cartacea consista, nei casi  consentiti,  in
un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il
deposito  di  copia   informatica   della   relativa   documentazione
analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con  le  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento,  nel  rispetto  dei
formati previsti per i documenti. 
  7. Nel ricorso  elettorale,  di  cui  all'articolo  129,  comma  3,
lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e  di
un proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica  del  ricorso  a
mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC  risultanti
dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 
  8.  La  segreteria  dell'Ufficio  giudiziario  adito,  ricevuto  il
deposito del ricorso elettorale con modalita'  telematiche,  provvede
alla  sua  immediata  pubblicazione  sul  Sito  istituzionale,   area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di  previa
autenticazione.