(Allegato A-art. 2)
 
                               Art. 2. 
        Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento 
 
  1.  Il  S.I.G.A.  si  avvale  di   un'infrastruttura   unitaria   e
centralizzata. 
  2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari  dislocati
sul territorio, i magistrati e il personale addetto  alle  Segreterie
avviene tramite SPC. 
  3. Il Sito istituzionale  e'  gestito  in  hosting  dal  fornitore,
secondo le regole del contratto SPC interoperabilita' e sicurezza. 
  4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa  emana  le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo. 
  5. L'Amministrazione assicura  la  conservazione  dei  dati  e  dei
documenti,   garantendone   le   caratteristiche   di   autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a  36  e  dal
disciplinare tecnico di  cui  all'Allegato  B  del  Codice  dei  dati
personali, indicate nel manuale di conservazione di cui  all'articolo
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3  dicembre
2013,  nonche'  nel  rispetto  dell'articolo  12  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. 
  L'archiviazione,  la   conservazione   e   la   reperibilita'   dei
provvedimenti  giurisdizionali  redatti  sotto  forma  di   documenti
informatici  e'  assicurata  nei  modi  previsti  dal   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2013  e  dalle
relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  13  novembre  2014,  nel   rispetto   della
disciplina rilevante in materia di tutela dei dati  personali  e,  in
particolare, del Codice dei dati personali. 
  6. Il S.I.G.A.  prevede  l'archiviazione,  la  conservazione  e  la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi  di  oggettiva
impossibilita' di funzionamento del sistema, anche  ai  fini  di  cui
all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni  a  decorrere  dal
passaggio in giudicato della sentenza. 
  7.  Ai  fini  di  cui  ai  commi  5  e  6,  il  responsabile  della
conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento  dei
dati  personali,  con  il  responsabile  della  sicurezza  e  con  il
responsabile del  S.I.G.A.,  oltre  che  con  il  responsabile  della
gestione  documentale  ovvero  con  il  coordinatore  della  gestione
documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli  6
e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  dicembre
2013.