(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
          Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento 
 
  1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro,  nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante  collegamento  al  Sito
Istituzionale,   nell'apposita   sezione   presente    nel    Portale
dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. 
  2. L'avvocato deve indicare la ragione che  non  ha  consentito  il
deposito  mediante  PEC  e  digitare  il  codice  identificativo  del
messaggio di mancato deposito. 
  3. Ad avvenuto completamento della procedura  l'avvocato  invia  il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente nel Sito Istituzionale. Il  S.I.G.A.  genera  un  messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione. 
  4. Ai fini del rispetto dei termini processuali,  il  deposito  con
upload si considera effettuato nel momento  in  cui  il  S.I.G.A.  ha
registrato l'invio del ricorso o degli  altri  atti  processuali,  ai
sensi del comma 3. 
  5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio  di  ricezione,  di
cui al comma 3, in  formato  PDF,  con  l'indicazione  della  data  e
dell'ora del deposito. 
  6. Il deposito ricevuto e' inserito  automaticamente  nel  S.I.G.A.
che  prevede  apposite   funzionalita'   per   l'integrazione   delle
informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale  a  cura
della Segreteria. 
  7. La Segreteria della sede giudiziaria  adita  invia  all'avvocato
entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito,  che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo   di
protocollo assegnato  e  l'elenco  di  tutti  gli  atti  e  documenti
depositati con upload. 
  8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal  S.I.G.A.  a  causa
del mancato  rispetto  delle  caratteristiche  tecniche,  il  S.I.G.A
segnala il mancato deposito, evidenziando le  anomalie  di  carattere
tecnico riscontrate. 
  9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri  atti  processuali
puo' essere verificato attraverso  l'apposita  funzione  del  Portale
dell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione  della
PEC di cui al comma 7. 
  10. Qualora il deposito del ricorso  introduttivo  sia  fatto,  nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8,  a  mezzo  upload,  e'  comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC.