Art. 5. Aspetti finanziari 1. Le spese connesse all'attuazione dei piani di cooperazione bilaterale saranno ripartite tra le Parti sulla base del principio di reciprocita'. Se una Delegazione (gruppo di lavoro) e' composta da un organico superiore a 10 persone, si prevedra' uno specifico Accordo al riguardo. 2. La Parte inviante si fara' carico delle spese di viaggio da e verso il Paese ospitante relative alla propria Delegazione, nonche' delle pertinenti diarie giornaliere di missione. 3. La Parte ospitante si fara' carico delle spese di viaggio all'interno del proprio territorio e degli oneri relativi all'alloggio ed ai pasti. 4. In caso di attivita' condotte da una delle Parti che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti, di volta in volta, mediante specifici accordi. 5. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente MoU saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. 6. La Parte ospitante provvedera' a fornire assistenza medica di base in occasione di eventi connessi al presente MoU.