Art. 6. Risarcimento dei danni 1. I danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla missione/esercitazione nell'ambito del presente MoU e conformemente al NATO/Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA), saranno risarciti dalla Parte inviante e di comune accordo. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attivita' condotte ai sensi del presente MoU, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo. 3. In relazione alla partecipazione ai corsi organizzati dalla Parte ospitante, i partecipanti della Parte inviante, nel dichiarare il proprio consenso alle condizioni contenute nel presente MoU si impegneranno a: a. non reclamare alcun tipo di risarcimento dall'Amministrazione della Parte ospitante in caso di morte, infermita', invalidita' permanente e/o inidoneita' al volo del proprio personale militare derivanti da un incidente aereo e/o da lanci con il paracadute, ovvero da altri incidenti connessi con la partecipazione alle attivita' addestrative del corso; b. risarcire la parte danneggiata per i danni causati a persone, proprieta' o animali, da parte del proprio personale, durante la sua partecipazione alle attivita' addestrative direttamente o indirettamente connesse con i corsi o con la loro presenza sul territorio ospitante; c. risarcire l'Amministrazione della Parte ospitante per i danni causati dai frequentatori alla proprieta' e al personale subordinato al Ministero della Difesa della Parte ospitante nel corso delle attivita' direttamente o indirettamente connesse con la loro frequenza al corso, qualora la colpevolezza e/o inganno del frequentatore e' comprovato sulla base di prove emerse da indagini condotte dalle Autorita' della Parte ospitante. 4. In particolare, nel caso degli allievi piloti, la Parte inviante si impegna a: a. sollevare l'Amministrazione della Difesa della Parte ospitante da qualsiasi responsabilita' per i danni a superfici, a persone o a proprieta' o per il nocumento arrecato ad una terza Parte, causati durante i voli in solitario ed a risarcire le Parti danneggiate per i danni che hanno subito; b. risarcire il Ministero della Difesa della Parte ospitante per i danni alle proprieta' o al proprio personale causati dagli allievi piloti durante i voli in solitario qualora, sulla base delle indagini condotte dalle competenti Autorita' della Parte ospitante, si riscontri la loro colpevolezza. Nei suddetti casi e qualora un aereo o un veicolo sia stato totalmente distrutto, la somma da rimborsare dovra' essere calcolata sulla base del valore di mercato corrente.