Art. 7. Giurisdizione 1. Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale civile e militare ospitato in relazione ai reati commessi sul proprio territorio e punibili in base alla sua legislazione. 2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante avranno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove questi ultimi siano soggetti alla legislazione vigente del Paese inviante, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato Inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione al servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato verra' coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.