IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visti gli  articoli  6  e  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del
Consiglio nazionale forense; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  del  4
giugno 2015, nonche' il parere finale espresso nell'adunanza  del  22
ottobre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del  18  dicembre  2015  ai  sensi  del  predetto
articolo; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina l'attivita'  di  praticantato
svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche  a
seguito della stipulazione delle convenzioni di cui  all'articolo  37
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  tirocini
presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati
dopo l'entrata in vigore dello stesso. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  44  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della professione forense): 
              «Art.  44  (Frequenza  di  uffici  giudiziari).  -   1.
          L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e'
          disciplinata da apposito regolamento da emanare,  entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          dal  Ministro  della  giustizia,   sentiti   il   Consiglio
          superiore della magistratura e il CNF.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 10 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137
          (Regolamento    recante    riforma    degli     ordinamenti
          professionali,  a  norma  dell'art.   3,   comma   5,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148): 
              «Art. 6 (Tirocinio per l'accesso). -  1.  Il  tirocinio
          professionale e'  obbligatorio  ove  previsto  dai  singoli
          ordinamenti professionali,  e  ha  una  durata  massima  di
          diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione  delle  professioni
          sanitarie prevista dall'art. 9, comma 6, del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1,  convertito  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27. Il tirocinio  consiste  nell'addestramento,  a
          contenuto  teorico  e  pratico,  del  praticante,   ed   e'
          finalizzato  a  conseguire  le  capacita'  necessarie   per
          l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. 
              2. Presso  il  consiglio  dell'ordine  o  del  collegio
          territoriale  e'  tenuto  il   registro   dei   praticanti,
          l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento  del
          tirocinio  professionale.  Ai  fini   dell'iscrizione   nel
          registro dei praticanti e' necessario, salva  l'ipotesi  di
          cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la  laurea
          o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge  per
          l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le
          altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario. 
              3. Il  professionista  affidatario  deve  avere  almeno
          cinque anni di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto
          ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale
          alla sua finalita' e non puo' assumere la funzione per piu'
          di tre praticanti  contemporaneamente,  salva  la  motivata
          autorizzazione   rilasciata   dal   competente    consiglio
          territoriale sulla base di criteri concernenti  l'attivita'
          professionale  del  richiedente  e  l'organizzazione  della
          stessa, stabiliti con regolamento del  consiglio  nazionale
          dell'ordine o del collegio, previo  parere  vincolante  del
          ministro vigilante. 
              4. Il tirocinio  puo'  essere  svolto,  in  misura  non
          superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri
          Paesi con  titolo  equivalente  e  abilitati  all'esercizio
          della professione. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto
          per i primi sei mesi, in presenza di specifica  convenzione
          quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine  o  collegio,
          il ministro dell'istruzione, universita' e  ricerca,  e  il
          ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo  anno  del
          corso  di  studio  per  il   conseguimento   della   laurea
          necessaria.  I  consigli  territoriali  e  le   universita'
          pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi
          a quella di cui  al  periodo  precedente,  per  regolare  i
          reciproci  rapporti.  Possono  essere  stipulate   analoghe
          convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi
          e  il  ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la
          semplificazione, per lo svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Resta  ferma  l'esclusione  delle   professioni   sanitarie
          prevista dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
              5. Il tirocinio  puo'  essere  svolto  in  costanza  di
          rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto  di  lavoro
          subordinato  privato,  purche'   le   relative   discipline
          prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a  consentirne
          l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale  disposizione
          vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio. 
              6.   Il   tirocinio   professionale    non    determina
          l'instaurazione di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
          occasionale, fermo quanto disposto dall'art.  9,  comma  4,
          ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27. 
              7. L'interruzione del tirocinio  per  oltre  tre  mesi,
          senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai  fini
          dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando  ricorre
          un giustificato motivo, l'interruzione del  tirocinio  puo'
          avere una durata massima di nove  mesi,  fermo  l'effettivo
          completamento dell'intero periodo previsto. 
              8. I praticanti osservano gli  stessi  doveri  e  norme
          deontologiche  dei  professionisti  e  sono   soggetti   al
          medesimo potere disciplinare. 
              9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta  presso
          un professionista, puo' consistere altresi' nella frequenza
          con profitto, per un periodo non superiore a sei  mesi,  di
          specifici corsi di formazione professionale organizzati  da
          ordini o collegi. I  corsi  di  formazione  possono  essere
          organizzati anche da associazioni di iscritti agli  albi  e
          da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli
          ordini  o  collegi.  Quando  deliberano  sulla  domanda  di
          autorizzazione di cui al  periodo  precedente,  i  consigli
          nazionali trasmettono  motivata  proposta  di  delibera  al
          ministro  vigilante  al  fine  di   acquisire   il   parere
          vincolante dello stesso. 
              10.  Il  consiglio  nazionale  dell'ordine  o  collegio
          disciplina con  regolamento,  da  emanarsi,  previo  parere
          favorevole  del   ministro   vigilante,   entro   un   anno
          dall'entrata in vigore del presente decreto: 
              a) le modalita' e le condizioni per  l'istituzione  dei
          corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire
          la liberta' e il pluralismo dell'offerta formativa e  della
          relativa scelta individuale; 
              b)  i  contenuti  formativi  essenziali  dei  corsi  di
          formazione; 
              c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo
          un carico didattico non inferiore a duecento ore; 
              d) le modalita' e le condizioni per  la  frequenza  dei
          corsi di formazione da parte del praticante nonche'  quelle
          per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate
          a una commissione  composta  da  professionisti  e  docenti
          universitari, in pari numero, e presieduta  da  un  docente
          universitario, in modo da garantire omogeneita' di giudizio
          su tutto  il  territorio  nazionale.  Ai  componenti  della
          commissione non sono riconosciuti  compensi,  indennita'  o
          gettoni di presenza. 
              11.  Il  ministro  vigilante,   previa   verifica,   su
          indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio,
          dell'idoneita' dei corsi organizzati a norma  del  comma  9
          sul territorio nazionale,  dichiara  la  data  a  decorrere
          dalla quale la disposizione di cui  al  medesimo  comma  e'
          applicabile al tirocinio. 
              12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale
          e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo  certificato.
          Il certificato perde efficacia decorsi  cinque  anni  senza
          che  segua  il  superamento  dell'esame  di  Stato   quando
          previsto.  Quando  il  certificato   perde   efficacia   il
          competente    consiglio    territoriale    provvede    alla
          cancellazione del soggetto dal registro dei  praticanti  di
          cui al comma 2. 
              13. Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse
          attribuite  dall'art.  117  della   Costituzione,   possono
          disciplinare l'attribuzione di fondi  per  l'organizzazione
          di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale. 
              14. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          ai tirocini iniziati dal giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, fermo  quanto  gia'
          previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27.». 
              «Art. 10 (Disposizioni speciali sul  tirocinio  forense
          per l'accesso). - 1. Fermo in particolare  quanto  disposto
          dall'art. 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo'  essere  svolto
          presso l'Avvocatura dello Stato o presso  l'ufficio  legale
          di un ente pubblico  o  di  ente  privato  autorizzato  dal
          ministro della giustizia o presso un  ufficio  giudiziario,
          per non piu' di dodici mesi. 
              2. Il tirocinio deve in ogni  caso  essere  svolto  per
          almeno sei mesi presso un avvocato  iscritto  all'ordine  o
          presso l'Avvocatura dello Stato o presso  l'ufficio  legale
          di un ente pubblico o di un ente  privato  autorizzato  dal
          ministro della giustizia. 
              3. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  2,  il  diploma
          conseguito presso le  scuole  di  specializzazione  per  le
          professioni  legali  di  cui  all'art.   16   del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del  compimento  del
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
          periodo di un anno. 
              4.  Il  praticante  puo',  per   giustificato   motivo,
          trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del  luogo
          ove  intende  proseguire   il   tirocinio.   Il   consiglio
          dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati  i  motivi
          che  lo  giustificano,  e   rilascia   al   praticante   un
          certificato attestante il periodo di tirocinio che  risulta
          regolarmente compiuto. 
              5. In attuazione del presente decreto,  l'attivita'  di
          praticantato presso gli uffici giudiziari  e'  disciplinata
          con regolamento del ministro della giustizia  da  adottarsi
          entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  sentiti   gli   organi   di   autogoverno   delle
          magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti
          presso gli  uffici  giudiziari  assistono  e  coadiuvano  i
          magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro
          ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi
          si applica l'art. 15 del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa  al  consiglio
          dell'ordine competente. Ai soggetti previsti  dal  presente
          comma non compete alcuna forma di compenso, di  indennita',
          di rimborso spese o di trattamento previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad alcun titolo pubblico impiego. Fino  all'emanazione  del
          decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al
          riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              6.  Il  praticante  avvocato  e'  ammesso  a  sostenere
          l'esame di Stato nella sede di corte  di  appello  nel  cui
          distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando
          il tirocinio e' stato svolto per uguali  periodi  sotto  la
          vigilanza di  piu'  consigli  dell'ordine  aventi  sede  in
          distretti diversi, la sede di esame e' determinata in  base
          al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 37 (Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
          rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
          gennaio di ogni anno redigono un programma per la  gestione
          dei  procedimenti  civili,   amministrativi   e   tributari
          pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
          determina: 
                a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
                b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'art. 45 del decreto  legislativo  5
          aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1  sono
          comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati  e
          sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni  legali  di  cui  all'art.   16   del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
              b) all'art. 9: 
              1)  al   comma   1,   dopo   le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
              2) dopo il comma 1, inserire il seguente:  «1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
          unificato  di  iscrizione  a  ruolo  nella  misura  di  cui
          all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che  per
          i processi dinanzi alla  Corte  di  cassazione  in  cui  il
          contributo e' dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma
          1.»; 
              c) all'art.  10,  comma  1,  le  parole:  «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
              d) all'art. 10, al comma 3, le parole: «i  processi  di
          cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV  e  V,  del
          codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
          «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile»; 
              e) all'art. 10, al  comma  6-bis,  le  parole:  «per  i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
              f) all'art. 13, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita
          dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a
          1.100 euro, nonche' per  i  processi  per  controversie  di
          previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
          dall'art.  9,  comma  1-bis,  per  i  procedimenti  di  cui
          all'art. 711 del  codice  di  procedura  civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'art. 4, comma 16,  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898;»; 
              g) all'art. 13, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita
          dalla seguente: «b)  euro  85  per  i  processi  di  valore
          superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi
          di  volontaria  giurisdizione,  nonche'  per   i   processi
          speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e  capo  VI,
          del  codice  di  procedura  civile,  e   per   i   processi
          contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970,
          n. 898,»; 
              h) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  c)  le  parole:
          «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
              i) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  d)  le  parole:
          «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
              l) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  e)  le  parole:
          «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
              m) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  f)  le  parole:
          «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
              n) all'art. 13, comma 1, alla  lettera  g)  le  parole:
          «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
              o) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:
          «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il  contributo
          dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi
          lo stesso importo e' ridotto della meta'.  Per  i  processi
          esecutivi mobiliari di valore inferiore  a  2.500  euro  il
          contributo dovuto e' pari a euro  37.  Per  i  processi  di
          opposizione agli atti esecutivi  il  contributo  dovuto  e'
          pari a euro 146.»; 
              p) all'art. 13, al comma 3, dopo le  parole:  «compreso
          il giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  di
          opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»  sono
          inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di
          lavoro o concernenti rapporti di  pubblico  impiego,  salvo
          quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis»; 
              q) all'art.  13,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
              r) all'art. 13, comma 5, le  parole:  «euro  672»  sono
          sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
              s) all'art.  13,  il  comma  6-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il
          diniego di accesso alle  informazioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
              d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1,  lettere
          a) e b), del  codice  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'
          di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
          inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo  compreso
          tra euro 200.000 e 1.000.000 il  contributo  dovuto  e'  di
          euro  4.000  mentre  per  quelle  di  valore  superiore   a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di  cui  al  comma  3-bis  dell'art.  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  650.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del
          processo amministrativo di cui  al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.»; 
              t) all'art. 13, dopo il comma  6-ter,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «6-quater. Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000.»; 
              u) all'art.  14,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito.»; 
              v) all'art. 18, comma 1, secondo periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
              2)  dopo  le  parole:  "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
              z) all'art. 131, comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; (299) 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              aa) all'art. 158, comma 1: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
          e' sostituita dalla  seguente:  "Capo  I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
              cc) l'art. 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
          1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
          fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma  1-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115". 
              9. All'art. 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b)  a  r),
          7, 8 e 9, ad eccezione del maggior  gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo  tributario,  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  giustizia,  per   la   realizzazione   di
          interventi urgenti  in  materia  di  giustizia  civile.  Il
          maggior   gettito   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma  6,  lettera  s),  e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          al  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con  le
          modalita'  di   cui   al   periodo   precedente,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          amministrativa. 
              11.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione  in
          quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al  comma
          10,  primo  periodo,   per   essere   destinate,   in   via
          prioritaria, all'assunzione di  personale  di  magistratura
          ordinaria,  nonche',  per  il   solo   anno   2014,   nella
          prospettiva  di  migliorare   l'efficienza   degli   uffici
          giudiziari e per consentire a coloro che  hanno  completato
          il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
          dell'art. 1, comma 25, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228, lo svolgimento di un  periodo  di  perfezionamento  da
          completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa  di
          15 milioni di euro. La titolarita'  del  relativo  progetto
          formativo e' assegnata  al  Ministero  della  giustizia.  A
          decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5  milioni  di
          euro del predetto importo e'  destinata  all'incentivazione
          del  personale  amministrativo  appartenente  agli   uffici
          giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi  di  cui  al
          comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.
          9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  e  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
          giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,  primo
          periodo, e' effettuata al netto  delle  risorse  utilizzate
          per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   50   per   cento
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.   9,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  nella
          misura del 50 per cento alle spese di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          secondo periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle  risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          amministrativa. 
              12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il  Ministero  della
          giustizia e il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
          presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano
          pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
          ridotto  di  almeno  il  10  per  cento  rispetto  all'anno
          precedente.    Relativamente    ai    giudici    tributari,
          l'incremento della quota  variabile  del  compenso  di  cui
          all'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2  marzo  2012,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
          2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di  pronuncia
          su una istanza cautelare, al  deposito  della  sentenza  di
          merito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla
          data di tale pronuncia.  Per  l'anno  2011  la  percentuale
          indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta  al
          cinque per cento. 
              13. Il Ministro della Giustizia, sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, e gli organi  di  autogoverno
          della magistratura amministrativa e  tributaria  provvedono
          al riparto delle somme di cui al comma 11  tra  gli  uffici
          giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
          dell'arretrato di cui al comma 12, secondo  le  percentuali
          di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni  e
          della produttivita' di ciascun ufficio. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
          derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 6-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, confluisce nel capitolo di cui al  comma  10,  secondo
          periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'art. 13  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
          2002 e' abrogato. 
              15. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  ai
          commi  11  e  11-bis  e   ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie   previste   dalla   legge,   le   procedure
          concorsuali per l'assunzione di personale  di  magistratura
          gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto possono essere completate. 
              16. A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della
          giustizia presenta alle Camere, entro il  mese  di  giugno,
          una relazione sullo stato delle  spese  di  giustizia,  che
          comprende anche un monitoraggio  delle  spese  relative  al
          semestre precedente. 
              17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto  di
          verificarsi scostamenti  rispetto  alle  risorse  stanziate
          annualmente  dalla  legge  di  bilancio  per  le  spese  di
          giustizia, con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          disposto l'incremento del contributo unificato  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, in misura  tale  da  garantire  l'integrale  copertura
          delle spese dell'anno di riferimento e in  misura  comunque
          non superiore al cinquanta per cento. 
              18. Al fine di  ridurre  la  spese  di  giustizia  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 36 del  codice  penale  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1) al secondo comma le parole: ", per una  sola  volta,
          in uno o  piu'  giornali  designati  dal  giudice  e"  sono
          soppresse; 
              2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
          nei giornali, che e' fatta unicamente mediante  indicazione
          degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet  del
          sito del Ministero della giustizia" sono soppresse; 
              b) all'art. 729, primo comma, del codice  di  procedura
          civile, le  parole:  "e  in  due  giornali  indicati  nella
          sentenza  stessa"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e
          pubblicata  nel   sito   internet   del   Ministero   della
          giustizia". 
              19. Una quota dei risparmi  ottenuti  dall'applicazione
          del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
          finanziario con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
          limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
          alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
              20.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
          amministrativa, il Consiglio di presidenza della  giustizia
          tributaria e  il  Consiglio  della  magistratura  militare,
          affidano il  controllo  sulla  regolarita'  della  gestione
          finanziaria  e  patrimoniale,  nonche'  sulla  corretta  ed
          economica  gestione  delle  risorse  e  sulla  trasparenza,
          imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  composto  da   un
          Presidente di sezione della Corte dei  Conti,  in  servizio
          designato dal Presidente della Corte dei  conti  e  da  due
          componenti di cui uno scelto tra i magistrati  della  Corte
          dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
          dei conti o  tra  i  professori  ordinari  di  contabilita'
          pubblica o discipline  similari,  anche  in  quiescenza,  e
          l'altro  designato  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai sensi dell'art. 16,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
          63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
              21. Ove sussista una scopertura  superiore  al  30  per
          cento dei posti di cui all'art. 1, comma 4, della  legge  4
          maggio  1998,  n.  133,  alla  data  di   assegnazione   ai
          magistrati ordinari nominati con il  decreto  del  Ministro
          della  giustizia  in  data  5  agosto   2010   della   sede
          provvisoria di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 5
          aprile  2006,  n.  160,  il   Consiglio   superiore   della
          magistratura con  provvedimento  motivato  puo'  attribuire
          esclusivamente   ai   predetti   magistrati   le   funzioni
          requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in
          deroga  all'art.  13,  comma  2,   del   medesimo   decreto
          legislativo.  Si  applicano  ai  medesimi   magistrati   le
          disposizioni di cui  all'art.  3-bis,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.".