Art. 2 
 
 
             Requisiti per lo svolgimento del tirocinio 
                    presso un ufficio giudiziario 
 
  1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio  giudiziario  il
praticante deve, al momento della presentazione della domanda: 
    a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto
dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
    b) essere in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    c) aver gia' svolto il periodo di tirocinio di  cui  all'articolo
41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  2. Il tirocinio di cui  al  presente  decreto  puo'  essere  svolto
presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo  4,  comma  1,
compresi nel circondario del tribunale ove e' costituito il consiglio
dell'ordine al quale e' iscritto il praticante avvocato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 41 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 41 (Contenuti  e  modalita'  di  svolgimento  del
          tirocinio).  -  1.  Il  tirocinio  professionale   consiste
          nell'addestramento, a  contenuto  teorico  e  pratico,  del
          praticante avvocato  finalizzato  a  fargli  conseguire  le
          capacita' necessarie per l'esercizio della  professione  di
          avvocato e per la gestione di uno studio legale  nonche'  a
          fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
          deontologiche. 
              2.  Presso  il  consiglio  dell'ordine  e'  tenuto   il
          registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale  e'
          condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 
              3.  Per  l'iscrizione  nel  registro   dei   praticanti
          avvocati e la cancellazione dallo stesso si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17. 
              4. Il tirocinio puo' essere svolto  contestualmente  ad
          attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
          con modalita' e orari idonei a  consentirne  l'effettivo  e
          puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni  di
          conflitto di interesse. 
              5. Il tirocinio e' svolto  in  forma  continuativa  per
          diciotto mesi. La sua  interruzione  per  oltre  sei  mesi,
          senza  alcun  giustificato  motivo,  anche   di   carattere
          personale,  comporta  la  cancellazione  dal  registro  dei
          praticanti,  salva  la  facolta'  di  chiedere   nuovamente
          l'iscrizione  nel  registro,  che  puo'  essere  deliberata
          previa nuova verifica da parte  del  consiglio  dell'ordine
          della sussistenza dei requisiti  stabiliti  dalla  presente
          legge. 
              6. Il tirocinio puo' essere svolto: 
                a) presso un avvocato, con anzianita'  di  iscrizione
          all'albo non inferiore a cinque anni; 
                b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio
          legale di un ente pubblico o presso un ufficio  giudiziario
          per non piu' di dodici mesi; 
                c)  per  non  piu'  di  sei  mesi,  in  altro   Paese
          dell'Unione  europea  presso  professionisti  legali,   con
          titolo  equivalente  a  quello   di   avvocato,   abilitati
          all'esercizio della professione; 
                d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza  con  il
          corso di studio per il conseguimento  della  laurea,  dagli
          studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
          studio per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea  in
          giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40. 
              7. In ogni caso il tirocinio  deve  essere  svolto  per
          almeno sei mesi presso un avvocato  iscritto  all'ordine  o
          presso l'Avvocatura dello Stato. 
              8. Il tirocinio puo' essere  svolto  anche  presso  due
          avvocati   contemporaneamente,   previa    richiesta    del
          praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
          dell'ordine, nel caso si possa presumere  che  la  mole  di
          lavoro di uno  di  essi  non  sia  tale  da  permettere  al
          praticante una sufficiente offerta formativa. 
              9. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  6,  il
          diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
          le professioni legali,  di  cui  all'art.  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del  compimento  del
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
          periodo di un anno. 
              10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
          si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita'  di
          cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu'  di
          tre praticanti contemporaneamente,  salva  l'autorizzazione
          rilasciata  dal  competente  consiglio  dell'ordine  previa
          valutazione dell'attivita' professionale del richiedente  e
          dell'organizzazione del suo studio. 
              11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
          l'instaurazione di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
          occasionale. Negli  studi  legali  privati,  al  praticante
          avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
          per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
          Ad eccezione che negli enti pubblici e presso  l'Avvocatura
          dello Stato, decorso  il  primo  semestre,  possono  essere
          riconosciuti con apposito contratto al praticante  avvocato
          un'indennita' o un  compenso  per  l'attivita'  svolta  per
          conto  dello  studio,  commisurati  all'effettivo   apporto
          professionale  dato  nell'esercizio  delle  prestazioni   e
          tenuto altresi' conto dell'utilizzo  dei  servizi  e  delle
          strutture dello studio da parte  del  praticante  avvocato.
          Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
          praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
          previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              12.  Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio   il
          praticante avvocato, decorsi sei mesi  dall'iscrizione  nel
          registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
          laurea  in  giurisprudenza,   puo'   esercitare   attivita'
          professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
          svolge la pratica  e  comunque  sotto  il  controllo  e  la
          responsabilita' dello stesso anche se si tratta  di  affari
          non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
          fronte al tribunale e al  giudice  di  pace,  e  in  ambito
          penale nei procedimenti di competenza del giudice di  pace,
          in quelli per reati contravvenzionali e in quelli  che,  in
          base alle norme vigenti anteriormente alla data di  entrata
          in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51,
          rientravano nella competenza  del  pretore.  L'abilitazione
          decorre  dalla   delibera   di   iscrizione   nell'apposito
          registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
          caso  di  sospensione  dall'esercizio   professionale   non
          determinata da giudizio disciplinare, alla  condizione  che
          permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 
              13. Il Ministro della  giustizia  con  proprio  decreto
          adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: 
                a) le modalita' di svolgimento  del  tirocinio  e  le
          relative procedure di controllo  da  parte  del  competente
          consiglio dell'ordine; 
                b) le ipotesi  che  giustificano  l'interruzione  del
          tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili  all'eta',
          alla salute, alla maternita' e  paternita'  del  praticante
          avvocato, e le relative procedure di accertamento; 
                c) i requisiti di  validita'  dello  svolgimento  del
          tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 
              14.  Il  praticante  puo',  per  giustificato   motivo,
          trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del  luogo
          ove  intenda  proseguire   il   tirocinio.   Il   consiglio
          dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati  i  motivi
          che  lo  giustificano,  e   rilascia   al   praticante   un
          certificato attestante il periodo di tirocinio che  risulta
          regolarmente compiuto.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42-ter  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              «Art. 42-ter (Nomina dei giudici onorari di tribunale).
          - I giudici onorari di tribunale sono nominati con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  in  conformita'  della
          deliberazione del Consiglio superiore  della  magistratura,
          su  proposta  del  consiglio  giudiziario  competente   per
          territorio nella composizione prevista dall'art.  4,  comma
          1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 
              Per la nomina e' richiesto  il  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                a) cittadinanza italiana; 
                b) esercizio dei diritti civili e politici; 
                c) idoneita' fisica e psichica; 
                d) eta'  non  inferiore  a  venticinque  anni  e  non
          superiore a sessantanove anni; 
                e) residenza in un comune compreso nel  distretto  in
          cui  ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per  il   quale   e'
          presentata  domanda,  fatta  eccezione   per   coloro   che
          esercitano  la  professione  di  avvocato  o  le   funzioni
          notarili; 
                f) laurea in giurisprudenza; 
                g) non  avere  riportato  condanne  per  delitti  non
          colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere
          stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 
              Costituisce  titolo  di  preferenza   per   la   nomina
          l'esercizio, anche pregresso: 
                a)  delle  funzioni  giudiziarie,   comprese   quelle
          onorarie; 
                b)  della  professione  di  avvocato,   anche   nella
          qualita'  di   iscritto   nell'elenco   speciale   previsto
          dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27
          novembre 1933, n. 1578, o di notaio; 
                c)  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche  nelle
          universita' o negli istituti superiori statali; 
                d)  delle  funzioni   inerenti   ai   servizi   delle
          cancellerie  e  segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di
          dirigente o con  qualifica  corrispondente  alla  soppressa
          carriera direttiva; 
                e) delle funzioni con qualifica di  dirigente  o  con
          qualifica corrispondente alla soppressa carriera  direttiva
          nelle  amministrazioni  pubbliche  o   in   enti   pubblici
          economici. 
              Costituisce altresi' titolo di preferenza,  in  assenza
          di quelli indicati nel terzo comma,  il  conseguimento  del
          diploma di specializzazione di cui all'art. 16 del  decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              Con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e   giustizia,
          adottato su conforme deliberazione del Consiglio  superiore
          della magistratura,  sono  disciplinate  le  modalita'  del
          procedimento di nomina.».