Art. 3 
 
 
                         Progetto formativo 
 
  1. I capi degli uffici di cui all'articolo 4,  comma  1,  elaborano
d'intesa con il Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  un  progetto
formativo al quale si deve conformare l'attivita' di  formazione  del
praticante avvocato. 
  2.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio
nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida
per l'elaborazione dei progetti formativi  di  cui  al  comma  1.  La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri
organi di autogoverno delle magistrature.