Art. 4 
 
Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un  ufficio
  giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine 
 
  1. L'attivita' di praticantato puo' essere svolta presso  la  Corte
di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione,  le
Corti di appello, le procure generali presso le Corti di  appello,  i
tribunali ordinari, gli uffici  e  i  tribunali  di  sorveglianza,  i
tribunali per i minorenni,  le  procure  della  Repubblica  presso  i
tribunali ordinari e presso il tribunale per i  minorenni,  la  Corte
dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le  sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali
della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche' il Consiglio
di Stato e i tribunali amministrativi regionali. 
  2. La  domanda,  redatta  su  supporto  analogico  o  digitale,  e'
indirizzata  al  capo  dell'ufficio  e  consegnata  alla   segreteria
dell'ufficio  giudiziario  o  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Nella  domanda  puo'  essere  espressa   una
preferenza in ordine ad una o piu' materie ai fini dello  svolgimento
dell'attivita' di praticantato. 
  3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445: 
    a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; 
    b) il punteggio di laurea; 
    c) la media riportata  negli  esami  di  diritto  costituzionale,
diritto privato, diritto  processuale  civile,  diritto  commerciale,
diritto penale, diritto processuale  penale,  diritto  del  lavoro  e
diritto amministrativo; 
    d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante  ha
gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma  7,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli  relativi  allo  studio
legale di cui l'avvocato fa parte; 
    e) ogni altro requisito di professionalita' ritenuto rilevante. 
  4. Quando la domanda di cui al presente  articolo  e'  accolta,  il
capo dell'ufficio comunica al consiglio  dell'ordine  degli  avvocati
presso il quale il praticante avvocato e' iscritto la data in cui  il
tirocinio deve avere inizio. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          -Testo A): 
              «Art.   46.   (R)    Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni. 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
              Art. 47. (R)  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Per  l'art.  41,  comma  7,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note  all'art.  2  del
          presente decreto.