Art. 6 
 
 
                Numero massimo di praticanti avvocati 
                         per ogni magistrato 
 
  1. I praticanti avvocati sono  affidati  ai  magistrati  che  hanno
espresso la loro disponibilita'. 
  2. Ogni magistrato non puo' rendersi affidatario  di  piu'  di  due
praticanti. Ai fini del  periodo  precedente  si  computano  anche  i
laureati affidati al medesimo magistrato a norma  degli  articoli  73
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi  4  e  5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Al fine di agevolare  l'attivita'  formativa,  nel  corso  degli
ultimi sei mesi dell'attivita' di  praticantato  il  magistrato  puo'
chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un
ulteriore praticante avvocato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'art. 73  del  citato  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, si veda nelle note  all'art.  5  del  presente
          decreto. 
              - Per l'art. 37, commi 4 e 5, del citato  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, si veda nelle  note  all'art.  1  del
          presente decreto.