Art. 6 Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato 1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilita'. 2. Ogni magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Al fine di agevolare l'attivita' formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attivita' di praticantato il magistrato puo' chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.
Note all'art. 6: - Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note all'art. 5 del presente decreto. - Per l'art. 37, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si veda nelle note all'art. 1 del presente decreto.