Art. 7 
 
 
          Criteri per la selezione dei praticanti avvocati 
 
  1. Quando non e' possibile ammettere al tirocinio presso  l'ufficio
giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno  proposto  domanda,
si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati
all'articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di  laurea  e  alla
minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti  previsti  dal  primo
periodo si attribuisce preferenza  ai  corsi  di  perfezionamento  in
materie giuridiche successivi alla laurea.