Art. 8 Attivita' del praticante avvocato 1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalita' di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo. 2. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato puo' continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati. 4. Per espletare le attivita' di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalita' stabilite dal magistrato affidatario. 5. Il praticante avvocato non puo' avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni e' stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non puo' rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario ne' assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale. 6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici. 7. L'attivita' del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attivita'. 8. L'attivita' di praticantato non puo' essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attivita' professionale. 9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non puo' avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attivita' di praticantato presso la relativa procura. 10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante e' ammesso a frequentarli. 11. Il tirocinio puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attivita' svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attivita' di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. 13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicita' dei dati in essa contenuti e la conformita' del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione e' trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato. 14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attivita' di praticantato si e' svolta a norma del presente regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.
Note all'art. 8: - Per l'art. 41, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). - 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.». - Per l'art. 73, comma 5, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note all'art. 5 del presente decreto.