Art. 8 
 
 
                  Attivita' del praticante avvocato 
 
  1.  Il  praticante  avvocato  assiste  e  coadiuva  il   magistrato
affidatario; sotto la sua guida e controllo  provvede  con  diligenza
allo studio dei fascicoli,  all'approfondimento  giurisprudenziale  e
dottrinale ed alla predisposizione delle  minute  dei  provvedimenti;
assiste  all'udienza  e  alle  camere  di  consiglio,  salvo  che  il
magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario  cura
che il praticante avvocato possa apprendere  anche  le  modalita'  di
svolgimento dei servizi amministrativi  da  parte  del  personale  di
cancelleria,  al  fine  di  garantire  la  completezza  del  percorso
formativo. 
  2. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita'  di
lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e  orari
idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in  assenza
di  specifiche  ragioni  di  conflitto  di  interesse.  Fermo  quanto
previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012,  n.
247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto,
il praticante  avvocato  puo'  continuare  a  frequentare  lo  studio
professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello
Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta  fermo  l'obbligo
di frequenza dei corsi di formazione di  cui  all'articolo  43  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non  da'
diritto ad alcun  compenso  e  non  determina  il  sorgere  di  alcun
rapporto  di  lavoro  subordinato  o   autonomo   ne'   di   obblighi
previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell'ordine  circondariale
o  il  Consiglio  nazionale   forense   possono   stipulare   polizze
assicurative a copertura degli  infortuni  a  favore  dei  praticanti
avvocati. 
  4. Per espletare le attivita' di cui  al  comma  1,  il  praticante
avvocato ha accesso ai fascicoli,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dal magistrato affidatario. 
  5. Il praticante avvocato  non  puo'  avere  accesso  ai  fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai  quali  versa  in  conflitto  di
interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto
che negli ultimi tre anni e'  stato  assistito  da  un  avvocato  che
compone lo studio  legale  che  il  praticante  avvocato  continua  a
frequentare o presso il quale ha  svolto  il  tirocinio.  Durante  lo
svolgimento  del  tirocinio   il   praticante   avvocato   non   puo'
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al
magistrato affidatario ne' assumere dalle medesime parti un qualsiasi
incarico professionale. 
  6. L'amministrazione competente pone il praticante  avvocato  nelle
condizioni di accedere ai propri sistemi informatici. 
  7. L'attivita' del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli
obblighi  di  riservatezza  e  di  riserbo  riguardo  ai  dati,  alle
informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di  pratica,
con obbligo di mantenere il segreto  su  quanto  appreso  in  ragione
della sua attivita'. 
  8. L'attivita'  di  praticantato  non  puo'  essere  svolta  presso
l'ufficio  giudiziario  innanzi  al  quale  il  praticante   avvocato
esercita attivita' professionale. 
  9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso  uno  degli
uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, non puo'
avere  accesso  ai  fascicoli  esaminati   durante   lo   svolgimento
dell'attivita' di praticantato presso la relativa procura. 
  10. Quando sono organizzati i  corsi  di  formazione  decentrata  a
norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
il praticante e' ammesso a frequentarli. 
  11. Il tirocinio puo' essere interrotto in ogni  momento  dal  capo
dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato  affidatario,  per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario. 
  12. Quando termina il periodo di  tirocinio  presso  un  magistrato
affidatario, il praticante avvocato redige una  relazione  contenente
l'analitica  indicazione  delle  attivita'  svolte,  con  particolare
riguardo alle udienze  a  cui  ha  assistito,  ai  fascicoli  che  ha
esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute
dei provvedimenti che ha predisposto, alle attivita'  di  cancelleria
cui ha assistito e  ad  ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  e
rilevante. 
  13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione  di  cui  al
comma 12, attestando la veridicita' dei dati in essa contenuti  e  la
conformita'  del  tirocinio  svolto  al  progetto  formativo  di  cui
all'articolo 3. La relazione corredata con la  predetta  attestazione
e' trasmessa a  cura  dell'ufficio  al  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato. 
  14. Il consiglio dell'ordine, al termine del periodo di  tirocinio,
rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13,  il
certificato di compiuto tirocinio,  che  contiene  l'indicazione  che
l'attivita' di  praticantato  si  e'  svolta  a  norma  del  presente
regolamento e dell'ufficio o degli uffici giudiziari  presso  cui  ha
avuto luogo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per  l'art.  41,  comma  7,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note  all'art.  2  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art.  43  (Corsi  di  formazione  per  l'accesso  alla
          professione di avvocato). -  1.  Il  tirocinio,  oltre  che
          nella  pratica  svolta  presso  uno  studio  professionale,
          consiste  altresi'  nella  frequenza  obbligatoria  e   con
          profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi,  di
          corsi di formazione di indirizzo  professionale  tenuti  da
          ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti
          previsti dalla legge. 
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento: 
                a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei
          corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini
          e delle associazioni forensi giudicate idonee,  in  maniera
          da garantire la  liberta'  ed  il  pluralismo  dell'offerta
          formativa e della relativa scelta individuale; 
                b) i contenuti formativi dei corsi di  formazione  in
          modo   da    ricomprendervi,    in    quanto    essenziali,
          l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
          atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei  provvedimenti
          giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica  di
          redazione  del  parere  stragiudiziale  e  la  tecnica   di
          ricerca; 
                c)  la  durata  minima  dei  corsi   di   formazione,
          prevedendo   un   carico   didattico   non   inferiore    a
          centosessanta ore per l'intero periodo; 
                d) le modalita' e le condizioni per la frequenza  dei
          corsi  di  formazione  da  parte  del  praticante  avvocato
          nonche' quelle per le verifiche  intermedie  e  finale  del
          profitto, che sono affidate ad una commissione composta  da
          avvocati, magistrati e docenti  universitari,  in  modo  da
          garantire omogeneita' di giudizio su  tutto  il  territorio
          nazionale.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono
          riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.». 
              - Per l'art. 73, comma 5, del citato  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, si  veda  nelle  note  all'art.  5  del
          presente decreto.