Art. 16 Sospensione dal registro dei tirocinanti 1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. 2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 aprile 2016 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125