Art. 3 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1. Presso il  Consiglio  nazionale  e'  istituita  una  commissione
d'esame per lo svolgimento  della  prova  attitudinale,  composta  da
dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei  quali
professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti  scolastici
ed uno magistrato. 
  2. La nomina dei cinque membri  effettivi  e  membri  supplenti  e'
effettuata tra professionisti designati dal  Consiglio  nazionale  ed
iscritti all'albo dei Periti industriali  e  dei  Periti  industriali
laureati, con almeno otto anni di anzianita'. La nomina  dei  quattro
membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra  professori  di
prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A) che
costituisce  parte  integrante  del   presente   regolamento   ovvero
dirigenti scolastici, a  tempo  indeterminato,  di  istituto  tecnico
nonche' professori, laureati  e  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  delle  scuole  secondarie   superiori,   docenti   di
specifiche    discipline    corrispondenti    alle    tipologie    di
specializzazione di cui all'allegato  A).  La  nomina  di  un  membro
effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati  in
servizio presso la Suprema Corte di  cassazione  o  presso  la  Corte
d'appello di Roma o collocati fuori ruolo  presso  amministrazioni  o
organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno  la  terza
valutazione di professionalita'. I professionisti ed i  professori  o
dirigenti scolastici sono scelti in  maniera  tale  da  garantire  la
presenza di componenti esperti in ciascuno dei sette settori  di  cui
all'allegato A), in cui sono raggruppate le specializzazioni relative
alla professione  di  perito  industriale  e  di  perito  industriale
laureato,   ovvero    competenti    nelle    specifiche    discipline
corrispondenti  alle  indicate  tipologie  di   specializzazione.   I
professionisti e i professori o dirigenti scolastici  cosi'  nominati
interverranno in funzione della specializzazione cui  il  richiedente
intende iscriversi; ai  fini  della  operativita'  della  Commissione
devono  essere  presenti  almeno  cinque  membri  di  cui  almeno  un
professionista ed un  professore  o  dirigente  scolastico  per  ogni
settore in cui si  svolgeranno  le  prove  e,  complessivamente,  con
almeno due professori o dirigenti scolastici ed un magistrato. 
  3. La commissione e' costituita  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e dura in carica cinque anni.  La  commissione,  presieduta
dal  componente  designato  dal  Consiglio  nazionale,  con  maggiore
anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica  e  delibera
con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti
in corrispondenza con  la  specializzazione  cui  il  richiedente  ha
chiesto di iscriversi con un  minimo  di  cinque  componenti  per  la
validita'  della  seduta.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  dei
componenti  effettivi,   subentrano   i   corrispondenti   componenti
supplenti in ordine di anzianita'. In caso di assenza  o  impedimento
del  presidente,  la  commissione  e'  presieduta   dal   componente,
effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo
professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal  componente,
designato  dal  Consiglio  nazionale,  avente  minore  anzianita'  di
iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le  valutazioni
diverse da  quelle  disciplinate  dall'articolo  6  sono  adottate  a
maggioranza. 
  4.  Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai   componenti   della
commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale e'
a carico del predetto Consiglio.