Art. 3 Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici ed uno magistrato. 2. La nomina dei cinque membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra professionisti designati dal Consiglio nazionale ed iscritti all'albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con almeno otto anni di anzianita'. La nomina dei quattro membri effettivi e membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento ovvero dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di istituto tecnico nonche' professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline corrispondenti alle tipologie di specializzazione di cui all'allegato A). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. I professionisti ed i professori o dirigenti scolastici sono scelti in maniera tale da garantire la presenza di componenti esperti in ciascuno dei sette settori di cui all'allegato A), in cui sono raggruppate le specializzazioni relative alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, ovvero competenti nelle specifiche discipline corrispondenti alle indicate tipologie di specializzazione. I professionisti e i professori o dirigenti scolastici cosi' nominati interverranno in funzione della specializzazione cui il richiedente intende iscriversi; ai fini della operativita' della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista ed un professore o dirigente scolastico per ogni settore in cui si svolgeranno le prove e, complessivamente, con almeno due professori o dirigenti scolastici ed un magistrato. 3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica cinque anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita' della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale e' a carico del predetto Consiglio.