Art. 3 Modalita' di svolgimento del tirocinio 1. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduita' si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante e' presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. 3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. L'attivita' di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari e' disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento. 6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). - 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.». - Per l'art. 44 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127): «Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.». - Per l'art. 41, comma 9, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto. - Per l'art. 73, comma 13, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda melle note alle premesse del presente decreto.