Art. 7 
 
 
                     Interruzione del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio e' svolto, di regola, in forma continuativa. 
  2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei  mesi  puo'
essere giustificata  soltanto  da  accertati  motivi  di  salute,  da
valutare  anche  tenendo  conto  dell'eta'  del  praticante;   quando
ricorrono le condizioni  per  l'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di maternita' e di paternita' oltre che  di  adozione;  dalla
sussistenza   di   sanzioni   disciplinari   interdittive    inflitte
all'avvocato presso  il  quale  il  tirocinio  e'  svolto  ovvero  al
praticante  stesso;  dalla  comprovata   necessita'   di   assicurare
assistenza continuativa di prossimi congiunti o del  coniuge  affetti
da malattia, qualora sia stato accertato che da  essa  deriva  totale
mancanza di autosufficienza. 
  3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi
ma superiore ad un mese puo' essere giustificata anche in presenza di
altri motivi di carattere personale. 
  4. Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3  il  praticante  che  voglia
interrompere il tirocinio presenta domanda al  consiglio  dell'ordine
presso il quale e' iscritto indicando e documentando le ragioni. 
  5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene  fondate  e
dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato  a  sostegno
della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento
motivato. L'interessato deve essere sentito. 
  6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio e'  sospeso
dalla data di presentazione della istanza. 
  7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio  riprende,  senza
soluzione  di  continuita',   con   l'anzianita'   della   precedente
iscrizione.   Della   cessazione   della   causa   di    interruzione
l'interessato  deve  dare  immediata   comunicazione   al   consiglio
dell'ordine. 
  8. L'interruzione del tirocinio per oltre  sei  mesi,  senza  alcun
giustificato motivo,  comporta  la  cancellazione  dal  registro  dei
praticanti.