Art. 8 
 
 
Poteri di  vigilanza  e  controllo  e  rilascio  del  certificato  di
                          compiuta pratica 
 
  1. Il consiglio dell'ordine accerta e  promuove  la  disponibilita'
tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli  uffici  legali  degli
enti pubblici del circondario,  ad  accogliere  nei  propri  studi  o
uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale. 
  2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita', ad
accogliere  nel  proprio   studio   i   praticanti,   istruendoli   e
preparandoli  all'esercizio  della  professione,  anche  per   quanto
attiene all'osservanza dei principi deontologici. 
  3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del  tirocinio
e' affidata al consiglio dell'ordine  presso  cui  il  praticante  e'
iscritto. 
  4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti  di  vigilanza
anche  mediante  verifica  del  libretto  del   tirocinio,   colloqui
periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali  si
sta  svolgendo  il  tirocinio.  Accerta,  in  particolare,   che   il
praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre,  con
esclusione  di  quelle  di  mero  rinvio,  e   abbia   effettivamente
collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e
pareri. Richiede al praticante  la  produzione  della  documentazione
ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento  di  attivita',  nonche',
nel  caso  di  svolgimento  del  tirocinio   secondo   le   modalita'
alternative previste dalla legge, la produzione della  documentazione
ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta,  altresi',  la
sussistenza del requisito di cui all'articolo 17,  comma  9,  lettera
c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare,  nel  caso  di
tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto  di  lavoro,  tenendo
conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro. 
   5. Delle attivita' di controllo  svolte  nel  corso  dell'anno  il
consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso  dell'assemblea
ordinaria convocata  per  l'approvazione  dei  bilanci  consuntivo  e
preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione  in
via telematica di apposita relazione. 
  6. Al termine del periodo di tirocinio, il  consiglio  dell'ordine,
sulla  base  delle  verifiche  svolte,  rilascia  il  certificato  di
compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui  la  verifica  dia  risultati
insufficienti, il consiglio non rilascia il  certificato.  In  questo
caso il  praticante  e  l'avvocato  presso  il  quale  e'  svolto  il
tirocinio devono essere sentiti. I consigli  hanno  facolta'  di  non
convalidare anche il  singolo  semestre  con  le  stesse  regole  del
mancato rilascio del certificato di compiuto  tirocinio.  Si  applica
l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per l'art. 17, commi 7 e 9,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note  all'art.  2  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 42 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 42 (Norme disciplinari per i praticanti). - 1.  I
          praticanti   osservano   gli   stessi   doveri   e    norme
          deontologiche degli avvocati  e  sono  soggetti  al  potere
          disciplinare del consiglio dell'ordine.».