Art. 9 
 
 
                     Abilitazione all'esercizio 
           della professione in sostituzione dell'avvocato 
 
  1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31
dicembre  2012,  n.  247,  puo'  chiedere  al  consiglio  dell'ordine
l'autorizzazione a esercitare attivita' professionale in sostituzione
dell'avvocato  presso  il  quale  svolge  la  pratica.  Il  consiglio
dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla
presentazione della stessa. 
  2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo  e'
comunicato dal consiglio dell'ordine: 
  a)  al  richiedente  presso  l'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata  dichiarato,  ovvero,  se  non  e'  possibile,  a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento; 
  b) all'indirizzo di posta elettronica certificata  dell'avvocato  o
dell'ufficio pubblico presso cui la pratica e' svolta. 
  3. Per poter  esercitare  la  professione,  nei  limiti  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre
2012, n. 247, il  praticante  avvocato  assume  avanti  al  consiglio
dell'ordine, riunito in pubblica seduta,  l'impegno  solenne  di  cui
all'articolo 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247.  La  formula
dell'impegno deve  intendersi  integrata  dalla  parola  «praticante»
avanti alla parola  avvocato.  Il  verbale  di  impegno  solenne  del
praticante avvocato e'  comunicato,  dal  consiglio  dell'ordine,  al
presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il
tribunale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 marzo 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1090 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per l'art.  41,  comma  12,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 31
          dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 8 (Impegno solenne). - 1. Per poter esercitare la
          professione,  l'avvocato  assume   dinanzi   al   consiglio
          dell'ordine in pubblica seduta  l'impegno  di  osservare  i
          relativi doveri, secondo  la  formula:  "Consapevole  della
          dignita' della professione forense  e  della  sua  funzione
          sociale, mi impegno  ad  osservare  con  lealta',  onore  e
          diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini
          della giustizia ed a tutela dell'assistito  nelle  forme  e
          secondo i principi del nostro ordinamento".».