Art. 5 
 
                Rifiuti urbani della Regione Campania 
 
  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono  sottoposti
agli obblighi di cui al  presente  regolamento,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. 
  2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI  i  centri  di  raccolta
comunali  o  intercomunali  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  99  del  28
aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 172, del 2008 e' riportato nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 188-ter, comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art.   188-ter.   (Sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)). - (Omissis). 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lettera a), i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              (Omissis).».