Art. 4 
 
 
            Modalita' di trasmissione delle informazioni 
 
  1.   Nella   trasmissione   delle   informazioni   relative    alla
qualificazione giuridica del  fatto  e  alle  disposizioni  normative
applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati
indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di
reato di cui all'allegato A al presente decreto. 
  2. In assenza di corrispondenza del reato con  una  sottocategoria,
la trasmissione delle  informazioni  utilizza  il  codice  «categoria
aperta» della pertinente categoria  o,  in  mancanza  di  essa  o  di
categorie analoghe, il codice «altri reati». 
  3.  Nella  trasmissione  delle  informazioni  sul  contenuto  della
condanna, specificamente sulle  pene  e  sulle  misure  di  sicurezza
nonche' sulle decisioni successive che applicano  misure  alternative
si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle  pene  e  delle
misure,  secondo  la  tavola   comune   delle   categorie   e   delle
sottocategorie delle pene e delle misure di  cui  all'allegato  B  al
presente decreto. 
  4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al
comma 3 con una sottocategoria, la  trasmissione  delle  informazioni
utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente  categoria  di
pene e misure o, in mancanza di essa  o  di  categorie  analoghe,  il
codice «altre pene e misure». 
  5. L'Ufficio centrale provvede a  definire  la  corrispondenza  dei
reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al  comma  3,
con le indicazioni delle tavole  di  cui  agli  allegati  A  e  B  al
presente decreto, curando altresi' l'aggiornamento delle stesse. 
  6. L'Ufficio  centrale,  nel  fornire  le  informazioni  richieste,
specifica, ove possibile, se il reato  e'  stato  commesso  in  forma
consumata  o  tentata,  con  modalita'  concorsuali,  se  sono  stati
riconosciuti  e  applicati  difetti  di   imputabilita',   cause   di
giustificazione o cause di non punibilita', se e' stata  riconosciuta
ed  applicata  la  recidiva.  Puo'  dare,  altresi',  se  pertinenti,
informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene
e  delle  altre  misure  applicate,  secondo  i  parametri   di   cui
all'allegato B al presente decreto. 
  7. L'Ufficio centrale indica il parametro  «decisioni  non  penali»
soltanto  nei  casi  in  cui  lo  Stato  membro  di  cui  la  persona
interessata  ha  la  cittadinanza  fornisca,  su   base   volontaria,
informazioni su dette  decisioni  in  risposta  a  una  richiesta  di
informazioni sulle condanne.