Art. 19 Procedure di valutazione della conformita' 1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. 2. Ai fini della verifica di conformita' degli esplosivi per uso civile il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'Allegato III: a) per gli esplosivi prodotti in serie: 1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E); 1.4) conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G). 3. L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
NOTE ALL'ART. 19 Il testo dell'articolo 53 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recita: "Art. 53 (art. 52 T.U. 1926) E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.".