Art. 36 Non conformita' formale 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, dell'articolo 22 o dell'Allegato V del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 22 o non e' stato apposto; d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; g) le informazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, o all'articolo 6, comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 non e' rispettata. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato.
NOTE ALL'ART. 36 Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.