Allegato III (di cui all'articolo 19, comma 2) PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' MODULO B Esame UE del tipo 1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale esplosivo rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 2. L'esame UE del tipo e' effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto). 3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: i) una descrizione generale dell'esplosivo; ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.; iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo; iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.; vi) le relazioni sulle prove effettuate; d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove; e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 4. L'organismo notificato: per l'esplosivo: 4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo; per i campioni: 4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche; 4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente; 4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando le altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto; 4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'esplosivo in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 8. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la domanda di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. MODULO C 2 Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'esplosivo fabbricato al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto a essi applicabili. 3. Controlli sul prodotto Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti da tale organismo, per verificare la qualita' dei controlli interni sugli esplosivi, tenuto conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita' dell'esplosivo al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Laddove un campione non e' conforme al livello di qualita' accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'esplosivo funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' dell'esplosivo. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo esplosivo conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a esso applicabili. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. MODULO D Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto a essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati; d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli esplosivi siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'esplosivo a tali norme. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo, tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti: a) la documentazione di cui al punto 3.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. MODULO E Conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'ispezione del prodotto finale e le prove degli esplosivi interessati come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati; d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli esplosivi al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle corrispondenti specifiche delle pertinenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'esplosivo a tali norme. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo, tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti: a) la documentazione di cui al punto 3.1; b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. MODULO F Conformita' al tipo basata sulla verifica sul prodotto 1. La conformita' al tipo basata sulla verifica sul prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi interessati cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' degli esplosivi fabbricati al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti del presente decreto a essi applicabili. 3. Verifica Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua opportuni esami e prove per verificare la conformita' dell'esplosivo al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Gli esami e le prove di controllo della conformita' degli esplosivi ai requisiti pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, mediante controllo e prova di ciascun prodotto, come specificato al punto 4 o esaminando e provando gli esplosivi su base statistica, come precisato al punto 5. 4. Verifica della conformita' mediante controllo e prova di ogni prodotto 4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, definite nelle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificare la conformita' al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione sull'esplosivo approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 5. Verifica statistica della conformita' 5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri esplosivi in forma di lotti omogenei. 5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso. Tutti gli esplosivi che compongono un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte nelle norme armonizzate, e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la loro conformita' al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e la conformita' alle prescrizioni applicabili del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 5.3. Se un lotto e' accettato, sono considerati approvati tutti gli esplosivi che lo compongono, esclusi gli esplosivi del campione risultati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 5.4. Se un lotto e' respinto, l'organismo notificato o l'autorita' competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti frequentemente l'organismo notificato puo' sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti. 6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di esplosivo per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre sugli esplosivi il numero d'identificazione di tale organismo. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' apporre il numero d'identificazione di tale organismo sull'esplosivo nel corso del processo di fabbricazione. 7. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' assolvere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. MODULO G Conformita' basata sulla verifica dell'unita' 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'esplosivo interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili. 2. Documentazione tecnica 2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformita' dell'esplosivo ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: a) un descrizione generale dell'esplosivo; b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo; d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., e f) le relazioni sulle prove effettuate. 2.2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 3. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' dell'esplosivo fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4. Verifica L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo esplosivo conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica l'esplosivo per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.