Art. 10 Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2209-septies: 1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza»; 3) al comma 2, lettera b): 3.1) la parola: «due» e' sostituita dalle seguente: «tre»; 3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»; b) all'articolo 2209-octies, comma 1: 1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»; 2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»; c) all'articolo 2229: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»; 2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; d) all'articolo 2230, comma 1: 1) alla lettera g), il numero: «33» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» e' sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» e' sostituito dal seguente: «708»; 2) alla lettera h), il numero: «45» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» e' sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» e' sostituito dal seguente: «895»; 3) alla lettera i), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «311»; 4) alla lettera l), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «352»; 5) alla lettera m), il numero: «6» e' sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» e' sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» e' sostituito dal seguente: «255»; 6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: «m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240; m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256; m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326; m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettere a) e b) dell'art. 2209-septies del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'art. 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'art. 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente ordine di priorita': a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza; b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'art. 2209-quater, per il personale a non piu' di tre anni dal compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2209-octies del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.». - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 2229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1. Omissis. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'art. 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'art. 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente. 3. - 5. (Omissis). 6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.». - Si riporta il testo dell'art. 2230, comma 1, lettere g), h), i) e l) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto e lettere m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies) del medesimo articolo come inseriti dal presente decreto: «Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'art. 2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento: a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630; g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708 ; h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895; i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311; l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352; m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255; m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240; m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256; m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326; m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».