Art. 12 Revisione della disciplina comune in materia di sanita' militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 206, e' inserito il seguente: «Art. 206-bis (Profilassi vaccinale del personale militare). - 1. La Sanita' militare puo' dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita'. 2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresi' l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalita' di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. 3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito e' rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»; b) all'articolo 1836, comma 3, le parole: «decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1836 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1836 (Fondo casa). - (Omissis). 3. Con il regolamento sono stabilite le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1. 4. (Omissis).».