Art. 13 
 
 
Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento
                      a normativa sopravvenuta 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 168,  comma  4,  le  parole:  «;  su  delega  del
Comandante generale effettua ispezioni agli Alti  Comandi  dell'Arma,
e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle
Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento  degli
ufficiali  dei  carabinieri.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «;
presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali  dei
carabinieri e su delega del Comandante  generale  effettua  ispezioni
agli Alti Comandi dell'Arma.»; 
    b) all'articolo 583, comma 1, la  parola:  «2215»  e'  sostituita
dalla seguente: «2207»; 
    c) all'articolo 909, comma 8, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) all'articolo 1053, al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo
il disposto di cui al comma 2» sono soppresse; 
    e) all'articolo 1097, al comma 1, lettera a), le parole:  «e  nel
caso di cui all'articolo 1053, comma 3,» sono soppresse; 
    f) all'articolo 1244, al  comma  1,  le  parole:  «le  norme  che
riguardano   l'avanzamento   in   particolari   condizioni   di   cui
all'articolo 1076 e» sono soppresse; 
    g) all'articolo 2210, comma 3, la parole: «,  fermo  restando  il
beneficio della promozione di cui all'articolo 1082» sono soppresse; 
    h) all'articolo 2216: 
      1) al comma 1, la parola: «799» e' sostituita  dalla  seguente:
«798-bis» e la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»; 
      2) al comma 2, la parola: «2215» e' sostituita dalla  seguente:
«2207»; 
    i) all'articolo 2136, al comma 1, la lettera v) e' soppressa; 
    l) all'articolo 2224, al comma 1: 
      1) alla lettera  a)  la  parola:  «2020»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «2024,  ovvero  al  diverso  termine  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
      2) alla lettera b),  la  parola:  «2021»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «2025, ovvero dal  giorno  successivo  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244»; 
    m) all'articolo 2268, comma 1, numero 151), la parola: «,  9»  e'
soppressa; 
    n) all'articolo 2269, comma 1, il numero 111) e' soppresso; 
    o) all'articolo 2270, comma 1, numero 10), le parole: «: articolo
5;» sono sostituite dalle seguenti: «: articoli 5 e 19;». 
  2. Nel corso di ciascun  esercizio  finanziario,  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo
stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31  dicembre
2012, n. 244. In sede di predisposizione  del  disegno  di  legge  di
bilancio per il triennio successivo all'anno di  accertamento,  detti
risparmi,  previa  verifica  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza
pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su  appositi  fondi
da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  168  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante  generale).
          - (Omissis). 
              4. Il Vice comandante  generale  esercita  le  funzioni
          vicarie in caso di assenza o di impedimento del  Comandante
          generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i  compiti
          delegati; presiede la commissione ordinaria di  avanzamento
          degli ufficiali dei carabinieri e su delega del  Comandante
          generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.». 
              - Si riporta il testo del comma  1,  alinea,  dell'art.
          583 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 583 (Oneri per le consistenze  dei  volontari  in
          ferma prefissata e in rafferma) -  1.  Gli  oneri  riferiti
          alle consistenze dei volontari in  ferma  prefissata  e  in
          rafferma dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare,  determinate  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  cui   all'art.   2207,   sono
          stabiliti, secondo un andamento coerente  con  l'evoluzione
          degli  oneri  complessivamente  previsti  per   l'anno   di
          riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro: 
              a) - o) (Omissis). ». 
              - Si riporta il testo del comma  8  dell'art.  909  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei  quadri).  -
          (Omissis). 
              8.  Gli  ufficiali  transitati   nella   posizione   di
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri  direttamente   dal
          servizio permanente  effettivo,  in  caso  di  richiamo  in
          servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. 
              9. (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'art. 1053 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1053 (Formazione delle  aliquote  di  valutazione
          degli ufficiali). - 1. Il  31  ottobre  di  ogni  anno,  il
          Direttore  generale  della  Direzione   generale   per   il
          personale militare, con apposite determinazioni, indica per
          ciascuna Forza armata,  per  ciascun  grado  e  ruolo,  gli
          ufficiali da valutare  per  la  formazione  dei  quadri  di
          avanzamento per l'anno successivo. In  tali  determinazioni
          sono inclusi: 
              a) gli ufficiali non ancora  valutati  che,  alla  data
          suddetta, hanno raggiunto tutte  le  condizioni  prescritte
          dall'art. 1093; 
              b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e  non  iscritti
          in quadro; 
              c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'  sono
          venute a cessare le cause che  ne  avevano  determinato  la
          sospensione della valutazione o della promozione. 
              4. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'art. 1097 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1097 (Forme di avanzamento). -  1.  L'avanzamento
          degli ufficiali avviene: 
              a) ad anzianita', per i  gradi  di  tenente,  capitano,
          maggiore per gli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  e
          tenente colonnello e gradi corrispondenti; 
              b) a scelta, per  i  gradi  di  maggiore,  esclusi  gli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri,  colonnello,  generale
          di brigata, generale  di  divisione  e  generale  di  corpo
          d'armata e gradi corrispondenti.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  1244  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1244 (Estensione di norme). - 1.  Agli  ufficiali
          piloti e navigatori di complemento sono  estese  in  quanto
          applicabili   le   altre   norme   sull'avanzamento   degli
          ufficiali.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  2210  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2210 (Ruoli a esaurimento degli ufficiali). -  1.
          Sono previsti  i  seguenti  ruoli  a  esaurimento  per  gli
          ufficiali: 
              a)  ruolo  a   esaurimento   in   servizio   permanente
          dell'Esercito italiano; 
              b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; 
              c) ruolo a esaurimento  in  servizio  permanente  della
          Marina militare; 
              d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina
          militare; 
              e) ruolo degli ufficiali specialisti  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto; 
              f)  ruolo  a   esaurimento   in   servizio   permanente
          dell'Aeronautica militare; 
              g)  ruolo  unico  degli  specialisti   dell'Aeronautica
          militare; 
              h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma
          dei carabinieri; 
              i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri. 
              2. Gli ufficiali dei  predetti  ruoli  in  servizio  vi
          permangono a esaurimento. 
              3. Il grado vertice per i ruoli  di  cui  al  comma  1,
          lettere a), c),  f)  e  h)  e',  fino  alla  vigilia  della
          cessazione  dal  servizio   attivo,   quello   di   tenente
          colonnello. 
              4. I limiti di eta'  per  la  cessazione  dal  servizio
          permanente degli ufficiali dei ruoli di  cui  al  comma  1,
          lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue: 
              a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni; 
              b) ufficiali inferiori: 61 anni.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  2216
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2116 (Contingente di inquadramento dei  volontari
          in  ferma  prefissata  di  un  anno).  - 1.  Al   fine   di
          inquadrare, formare  e  addestrare  i  volontari  in  ferma
          prefissata  di  un  anno,  necessari  per  raggiungere   la
          consistenza totale stabilita' dall'art. 798-bis e  fino  al
          31 dicembre 2020, in aggiunta alle  consistenze  stabilite,
          dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,    previsto
          dall'art. 2207, e' computato un  contingente  di  personale
          militare determinato annualmente nelle  misure  di  seguito
          indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747
          volontari in servizio permanente. 
              2. Al fine di compensare il personale in formazione non
          impiegabile in attivita' operative,  fino  al  31  dicembre
          2020, in aggiunta alle consistenze  stabilite  dal  decreto
          del Ministro della  difesa,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle finanze e  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, previsto  dall'art.  2207,
          e'  computato  un  contingente  di   volontari   in   ferma
          prefissata di un anno determinato annualmente nelle  misure
          progressivamente decrescenti di seguito indicate: 
              a) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011; 
              b) 406 unita', in  ciascuno  degli  anni  dal  2012  al
          2020.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lettera v) dell'art.
          2136 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
          Guardia di finanza). - 1. Si  applicano  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,  le
          seguenti   disposizioni   del   libro   IV    del    codice
          dell'ordinamento militare: 
              (Omissis).; 
              v) (soppressa).; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  2224  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2224 (Rafferme dei  volontari  di  truppa). -  1.
          L'ammissione  alle  rafferme  di  cui   all'art.   954   e'
          subordinata  al   rispetto   dei   limiti   delle   risorse
          finanziarie  disponibili  e  delle  consistenze   organiche
          previste: 
              a) fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai
          sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31  dicembre  2012,
          n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato  di
          concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   previsto
          dall'art.  2207,  secondo   un   andamento   coerente   con
          l'evoluzione  degli  oneri  complessivamente  previsti  per
          l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583; 
              b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero  dal  giorno
          successivo al diverso termine stabilito ai sensi  dell'art.
          5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'art.
          798-bis. 
              2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme
          sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  numero  151)
          dell'art. 2268 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie).  -
          1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  codice  e  del
          regolamento,  sono  o  restano  abrogati  i  seguenti  atti
          normativi primari e le successive modificazioni: 
              1) - 150) (Omissis).; 
              151) regio decreto 15 luglio  1938,  n.  1156,  esclusi
          articoli 5 e 19; 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  numero  111)
          dell'art. 2269 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme  secondarie).
          -  1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice  e  del
          regolamento,  sono  o  restano  abrogati  i  seguenti  atti
          normativi secondari e le successive modificazioni: 
              (Omissis). 
              111) (soppresso).; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1, numero 10) dell'art.
          2270 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2270 (Norme che rimangono  in  vigore).  - 1.  In
          attuazione dell' art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005,
          n. 246, restano n vigore i seguenti atti normativi primari,
          e le relative successive modificazioni: 
              (Omissis).; 
              10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: art. 5 e 19; 
              (Omissis).».