Art. 4 
 
 
              Programmazione delle risorse finanziarie 
                       e accordi tra Ministeri 
 
  1. Dopo l'articolo 22 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis. (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri).
- 1. Nell'ambito del contributo dello Stato  alla  definizione  della
manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo  10,
e di quanto previsto dal cronoprogramma delle  riforme  indicato  nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione  del
Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per  ciascun
Ministero. Tali obiettivi riferiti al  successivo  triennio,  possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo  in  essi
anche eventuali risorse  aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  a
legislazione vigente, e di  risparmi  da  conseguire,  anche  tenendo
conto delle eventuali ulteriori iniziative  connesse  alle  priorita'
politiche del Governo. 
  2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di  spesa  di  cui  al
comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione  vigente  e  degli
obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza,
propongono gli interventi da adottare con  il  disegno  di  legge  di
stabilita' e con il disegno di legge di bilancio. 
  3.  Dopo  l'approvazione  della  legge  di  bilancio,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e   ciascun   Ministro   di   spesa
stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i  termini  per  il
monitoraggio del conseguimento degli obiettivi  di  spesa,  anche  in
termini di quantita' e qualita' di beni  e  servizi  erogati.  A  tal
fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli
accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con  appositi
decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del  Ministero
dell'economia e delle finanze.  I  medesimi  accordi  possono  essere
aggiornati,  anche  in  considerazione   di   successivi   interventi
legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa  il  Consiglio
dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al  comma
3 sulla base di apposite schede  trasmesse  da  ciascun  Ministro  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro il 15 luglio. 
  5. Ciascun Ministro invia entro  il  1°  marzo  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una
relazione che illustra il grado di raggiungimento dei  risultati  ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli
stessi,  tenuto  conto  anche  di  quanto  emerso   nel   corso   del
monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui
al periodo precedente  sono  allegate  al  Documento  di  economia  e
finanza.». 
  2.  L'articolo  41  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
soppresso. 
  3. All'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole «, nonche'  del  Rapporto  di  cui  all'articolo  41»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23  della  citata
          legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 4,  5
          e 6 del presente decreto: 
              «Art. 23. (Formazione del bilancio). - 1.  In  sede  di
          formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto
          conto delle istruzioni  fornite  annualmente  con  apposita
          circolare dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i
          Ministri, anche sulla base delle proposte dei  responsabili
          della gestione dei programmi e in relazione agli  obiettivi
          di  ciascun  Dicastero  definiti  ai  sensi   dell'articolo
          22-bis, comma 1, indicano  le  risorse  necessarie  per  il
          raggiungimento  dei  medesimi  obiettivi   anche   mediante
          proposte  di  rimodulazione  delle   stesse   risorse   tra
          programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.  Le
          proposte  sono  formulate  sulla  base  della  legislazione
          vigente, con divieto di previsioni basate sul mero  calcolo
          della spesa storica incrementale. 
              1-bis.   Al    fine    di    garantire    tempestivita'
          nell'erogazione delle risorse a decorrere  dall'anno  2017,
          con il disegno di legge di bilancio di previsione,  possono
          essere iscritte negli stati di previsione  della  spesa  di
          ciascuna Amministrazione e in quello  dell'entrata  importi
          corrispondenti a  quote  di  proventi  che  si  prevede  di
          incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
          per  legge  al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
          attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da  iscrivere  in
          bilancio  e'  commisurato  all'andamento   dei   versamenti
          registrati nei singoli esercizi del triennio  precedente  a
          quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
          alla data di entrata in vigore della legge che  dispone  la
          destinazione delle entrate al  finanziamento  di  specifici
          interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
          esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  alle   effettive   somme   riscosse
          nell'esercizio di riferimento, possono essere  previste  le
          necessarie variazioni con  il  disegno  di  legge  ai  fini
          all'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio  di   cui
          all'articolo 33, comma 1. 
              1-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  per  ciascuna
          unita' elementare di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della  rendicontazione  delle   proposte   da   parte   dei
          responsabili della gestione dei  programmi,  le  previsioni
          pluriennali  di  competenza  e  di  cassa,  sono  formulate
          mediante  la   predisposizione   di   un   apposito   piano
          finanziario  dei  pagamenti  (Cronoprogramma),   il   quale
          contiene  dettagliate  indicazioni  sui  pagamenti  che  si
          prevede  di  effettuare   nel   periodo   di   riferimento,
          distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
          pagamento delle somme iscritte in conto residui  da  quella
          destinata al pagamento delle somme da  iscrivere  in  conto
          competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
          adeguano  a  tale   piano,   fermo   restando   l'ammontare
          complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle  leggi  in
          vigore. 
              2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
          successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
          obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
          richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
          dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
          risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
          efficacia  e  di  efficienza  della  spesa  nonche'   della
          coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
          sede di formazione del bilancio e gli  effettivi  risultati
          della gestione. A tal  fine  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
          nella nota integrativa al rendiconto  di  cui  all'articolo
          35, comma 2, delle risultanze delle  attivita'  di  analisi
          dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. 
              3. Con il disegno di legge di  bilancio,  per  motivate
          esigenze, possono essere  rimodulate  in  via  compensativa
          all'interno di un programma o  tra  programmi  di  ciascuna
          missione  le  dotazioni  finanziarie  relative  ai  fattori
          legislativi, nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica.
          Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
          capitale  per  finanziare  spese  correnti.   In   apposito
          allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
          e il corrispondente importo. 
              4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
          spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
          formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
          vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. La  legge  di  bilancio  e'  formata  apportando  al
          disegno  di  legge  di  cui  al  comma  4   le   variazioni
          determinate dalla legge di stabilita'. 
              5-bis.   Il    Piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato  sulla
          base degli stanziamenti previsti dalla  legge  di  bilancio
          approvata.».