Art. 4 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. Il Ministro, con proprio decreto,  in  attuazione  dell'articolo
16, comma 3, lettere a), b) e c),  della  legge,  sentiti  il  CUN  e
l'ANVUR, definisce: 
  a) i criteri,  parametri  e  indicatori  di  attivita'  scientifica
differenziati  per  funzioni  e  per  settore  concorsuale,   tenendo
presente la specificita'  dei  settori  concorsuali,  ai  fini  della
valutazione dei candidati; 
  b)  il  numero  massimo  di  pubblicazioni,  che  non  puo'  essere
inferiore a dieci, distinto per fascia e per area  disciplinare,  che
ciascun candidato puo' presentare ai  fini  della  valutazione  nella
procedura di abilitazione; 
  c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi
indicatori, nonche' la loro rilevanza  ai  fini  dell'attribuzione  o
meno dell'abilitazione da parte della commissione; 
  d) le modalita' di accertamento della coerenza dei  criteri  e  dei
parametri di qualificazione scientifica  degli  aspiranti  commissari
con   quelli   richiesti   per   la   valutazione    dei    candidati
all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. 
  2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti,  sulla  base
di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN,  i  valori-soglia  degli
indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. 
  3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque  anni  si
procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri,  dei
parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi  1  e
2. La revisione o l'adeguamento  degli  stessi  e'  disposta  con  la
medesima procedura adottata per la loro definizione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 16, comma 3, lettera),  b),  e  c),  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si  vedano  le  note
          alle premesse.