Art. 6 
 
 
Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di  professore
             universitario di prima e di seconda fascia 
 
  1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3,  comma
1,  con  decreto  adottato  dal  competente  direttore  generale  del
Ministero  pubblicato  sul  sito  del  Ministero,   e'   avviato   il
procedimento preordinato alla  formazione,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e  con  oneri  a  carico  delle
disponibilita'  di  bilancio  degli  atenei,   di   una   commissione
nazionale, con mandato biennale,  per  ciascun  settore  concorsuale,
composta da  cinque  membri.  Nel  terzo  semestre  di  durata  della
commissione in carica, e' avviato, con la medesima modalita'  di  cui
al periodo precedente, il procedimento per la formazione della  nuova
commissione di durata biennale. 
  2.  I  componenti  delle  commissioni  sono  individuati   mediante
sorteggio all'interno di  una  lista  composta  per  ciascun  settore
concorsuale  dai  nominativi  dei  professori  ordinari  del  settore
concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda  per  esservi
inclusi. Ai membri delle commissioni non sono  corrisposti  compensi,
emolumenti ed indennita'. 
  3. Gli aspiranti commissari,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la  domanda  al
Ministero esclusivamente tramite procedura  telematica,  validata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva
valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge  e  allegando
il  curriculum  e  la  documentazione  concernente   la   complessiva
attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento  all'ultimo
quinquennio.  Possono  candidarsi  all'inserimento  nella   lista   i
professori ordinari in servizio nelle universita' italiane. 
  4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri  e
indicatori di qualificazione scientifica coerenti e piu' selettivi di
quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1,
per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 
  5. L'accertamento della qualificazione degli  aspiranti  commissari
e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale  nell'ambito
delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio  2010,  n.  76,  e  nell'ambito  delle  risorse  previste  a
legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via  telematica
il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
  6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui
al comma 2 e' inferiore a dieci, si provvede  all'integrazione  della
stessa, fino a raggiungere il  predetto  numero,  mediante  sorteggio
degli   altri   aspiranti   commissari   appartenenti   al   medesimo
macrosettore concorsuale  che,  all'atto  della  presentazione  della
domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la  disponibilita'  a
fare parte di commissioni relative a settori concorsuali  diversi  da
quello indicato. Se il sorteggio  effettuato  ai  sensi  del  periodo
precedente non consente comunque di raggiungere il  numero  di  dieci
unita' occorrente  per  la  formazione  della  lista,  la  stessa  e'
integrata fino a raggiungere il predetto  numero  mediante  sorteggio
dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale,  ovvero,
se  necessario,  al  macrosettore  concorsuale,  che  non   si   sono
candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle  unita'
disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente  per  formare  la
lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo
e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti  agli
aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo  livello  di
qualificazione  scientifica  accertata  ai  sensi  del  comma  5.  Il
sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista
cosi' integrata. 
  7. E' fatto divieto che della stessa commissione faccia parte  piu'
di un commissario in  servizio  presso  la  medesima  universita'.  I
professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita'
di cui all'articolo 6, comma 11,  della  legge  sono  considerati  in
servizio presso  l'universita'  di  destinazione  se  la  convenzione
prevede  un  regime  di  impegno  del  100  per  cento  presso   tale
universita'. I professori ordinari che beneficiano delle  convenzioni
tra universita' ed enti pubblici di ricerca di cui  all'articolo  55,
comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici
di ricerca sono  considerati  in  servizio  presso  l'universita'  di
appartenenza. I commissari non possono fare parte  contemporaneamente
di piu' di una commissione. I commissari non possono far  parte,  per
tre anni  dalla  conclusione  del  mandato,  di  commissioni  per  il
conferimento   dell'abilitazione   relative   a   qualunque   settore
concorsuale. Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui
i commissari siano stati nominati per l'esecuzione  di  provvedimenti
giurisdizionali. 
  8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i  professori
ordinari gia' in quiescenza anche se titolari dei  contratti  di  cui
all'articolo 1, comma 12,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230.
Continuano a fare parte delle commissioni i professori  ordinari  che
sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata  in  carica
della commissione. 
  9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista  di  cui  al
comma 2 garantisce all'interno della  commissione  la  rappresentanza
fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari
e la partecipazione di almeno  un  commissario  per  ciascun  settore
scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel  settore  concorsuale,  al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari. 
  10. Per  la  formazione  di  ciascuna  commissione,  il  competente
direttore generale del  Ministero  definisce,  anche  avvalendosi  di
procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi  nella  lista
di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai  commi  3,
4, 5, 6, 7 e 8. 
  11. I commissari possono  chiedere  al  proprio  ateneo  di  essere
parzialmente esentati  dalla  ordinaria  attivita'  didattica,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  12. Le dimissioni da componente della commissione per  sopravvenuti
impedimenti devono essere adeguatamente  motivate.  Le  stesse  hanno
effetto  a  decorrere   dall'adozione   dell'eventuale   decreto   di
accettazione  da  parte  del  competente   direttore   generale   del
Ministero. 
  13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata  con  decreto  del
competente direttore generale del Ministero e  resta  in  carica  due
anni. 
  14. Il decreto  di  nomina  delle  commissioni  e  le  liste  degli
aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la  struttura
          ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
          del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
          ai sensi  dell'art.  2,  comma  140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286), e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  6,  comma  11,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo). - (Omissis). 
              11. I professori e i ricercatori a tempo pieno  possono
          svolgere attivita' didattica e di ricerca anche  presso  un
          altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
          atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
          interesse.  La   convenzione   stabilisce   altresi',   con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  55,  comma  1,  del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
              «Art. 55  (Misure  di  semplificazione  in  materia  di
          ricerca  universitaria).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
          si applicano anche ai  rapporti  tra  universita'  ed  enti
          pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando  il
          trattamento economico  e  previdenziale  del  personale  di
          ruolo degli enti di ricerca stessi». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  12,  della
          citata legge 4 novembre 2005, n. 230: 
          «12. Le universita' possono realizzare specifici  programmi
          di  ricerca  sulla  base  di  convenzioni  con  imprese   o
          fondazioni, o con altri soggetti pubblici  o  privati,  che
          prevedano anche l'istituzione temporanea, per  periodi  non
          superiori a sei anni, con oneri  finanziari  a  carico  dei
          medesimi soggetti, di posti di professore straordinario  da
          coprire mediante conferimento  di  incarichi  della  durata
          massima di tre anni, rinnovabili sulla base  di  una  nuova
          convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita'  per
          la fascia dei professori ordinari,  ovvero  a  soggetti  in
          possesso   di   elevata   qualificazione   scientifica    e
          professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
          per il periodo  di  durata  del  rapporto,  il  trattamento
          giuridico  ed  economico  dei   professori   ordinari   con
          eventuali  integrazioni  economiche,  ove  previste   dalla
          convenzione.  I  soggetti  non  possessori   dell'idoneita'
          nazionale non possono partecipare al processo di formazione
          delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
          ne' farne parte, e sono esclusi  dall'elettorato  attivo  e
          passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
          di rettore. Le  convenzioni  definiscono  il  programma  di
          ricerca,  le  relative  risorse  e  la  destinazione  degli
          eventuali utili  netti  anche  a  titolo  di  compenso  dei
          soggetti che hanno partecipato al programma.».