Art. 8 
 
 
                    Identificazione delle partite 
 
  1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che  non
riportano in maniera chiara e leggibile la  categoria  dell'olio,  le
indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5,  lettere  a),
b) ed e), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonche' privi:  a)  di  un
codice identificativo; b) della indicazione della  capacita'  totale;
c)  di  un  dispositivo  di  misurazione  per  la  valutazione  della
quantita'   dell'olio   contenuto;   e'   soggetto   alla    sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a
euro 3.000. 
  2. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non identifica le partite
di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello
recante il lotto, il numero di  confezioni,  la  loro  capacita',  la
categoria dell'olio, le indicazioni di cui  agli  articoli  4  e,  se
utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.