(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
                           Poteri generali 
 
  Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca: 
    1. puo' raccogliere fondi, mediante prestiti o  altri  mezzi,  in
Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili; 
    2. puo' acquistare e vendere titoli che ha emesso o  garantito  o
in cui ha investito; 
    3. puo' garantire titoli  in  cui  ha  investito  allo  scopo  di
facilitarne la vendita; 
    4. puo' sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente  o  impresa
per finalita' compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla
loro sottoscrizione; 
    5. puo' investire o depositare i fondi  non  necessari  alle  sue
operazioni; 
    6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso  o
garantito  vi  sia  la  chiara  indicazione  che  non  si  tratta  di
un'obbligazione  di  un  Governo,  a   meno   che   non   si   tratti
effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual  caso  sara'
cosi' specificato; 
    7. puo' istituire e amministrare fondi a  titolo  fiduciario  per
altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo  scopo  e
rientrino nelle  funzioni  della  Banca,  secondo  una  struttura  di
gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori; 
    8.  puo'  istituire,  con  l'approvazione   del   Consiglio   dei
Governatori, decisa mediante una  votazione  a  Maggioranza  Speciale
secondo  l'articolo  28,  filiali  che  corrispondano  allo  scopo  e
rientrino nelle funzioni della Banca; 
    9. puo' esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole  e
i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo  e  le
sue funzioni, a  patto  che  siano  conformi  alle  disposizioni  del
presente Accordo.