(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
                              Funzioni 
 
  Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni: 
    i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico
e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle
infrastrutture e di altri settori produttivi; 
    ii) impiegare le risorse a sua disposizione per  finanziare  tale
sviluppo nella  regione,  compresi  i  progetti  e  i  programmi  che
contribuiscono piu' efficacemente alla crescita  economica  armoniosa
dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni  dei
membri meno sviluppati della regione; 
    iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e
attivita' che contribuiscono allo sviluppo economico  della  regione,
in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi,  e
supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non  e'
disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e 
    iv) avviare tutte le altre attivita' e fornire  tutti  gli  altri
servizi atti a sostenere queste funzioni.