(Accordo-art. 31)
                              Art. 31. 
                Carattere internazionale della Banca 
 
  (1) La Banca non accetta  Fondi  speciali,  prestiti  e  assistenza
suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o  modificare  il  suo
scopo o le sue funzioni. 
  (2) La Banca,  il  Presidente,  i  dirigenti  e  i  dipendenti  non
intervengono  nelle  questioni  politiche  di  alcun  membro  ne'  si
lasciano influenzare, nelle loro decisioni,  dal  carattere  politico
del membro interessato. Ogni loro decisione si  fonda  unicamente  su
considerazioni  economiche.  Queste  ultime  saranno   imparzialmente
ponderate nell'intento  di  raggiungere  e  attuare  lo  scopo  e  le
funzioni della Banca. 
  (3) Il Presidente, i dirigenti e i dipendenti  della  Banca  hanno,
nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso  la  Banca  e
nessun'altra autorita'. Ogni membro della Banca  deve  rispettare  il
carattere internazionale  di  detti  obblighi  e  astenersi  da  ogni
tentativo di influenzare i soggetti di cui sopra nell'esercizio delle
loro funzioni.