Art. 43. Distribuzione dell'attivo (1) Non e' effettuata alcuna distribuzione di attivo ai membri a motivo della loro sottoscrizione al capitale sociale della Banca prima che: i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a cio' provveduto, e ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale distribuzione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) Ogni distribuzione di attivo della Banca ai membri e' proporzionale alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di essi ed e' effettuata alla data e alle condizioni ritenute eque dalla Banca stessa. Le parti di attivo distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere di attivita'. Nessun membro puo' ricevere la propria parte prima di aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca. (3) Ogni membro che riceve parti di attivo distribuite in virtu' del presente articolo beneficia degli stessi diritti sulle medesime di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.