(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
                      Sottoscrizione di azioni 
 
  (1) Ogni membro  sottoscrive  azioni  del  capitale  sociale  della
Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato  iniziale
comprende azioni versate e azioni a chiamata in rapporto di due (2) a
otto (8). Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte
dagli  Stati  che  aderiscono  secondo  l'articolo  58  e'  stabilito
nell'allegato A. 
  (2) Il numero iniziale di azioni  che  devono  essere  sottoscritte
dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 3 paragrafo 2 e' deciso
dal Consiglio dei Governatori; non puo' tuttavia  essere  autorizzata
alcuna sottoscrizione che  ridurrebbe  la  percentuale  del  capitale
sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del  settantacinque
(75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno  che
il Consiglio dei Governatori non  convenga  altrimenti  mediante  una
votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. 
  (3) Il Consiglio dei Governatori puo', su richiesta di  un  membro,
aumentare la quota sottoscritta da tale membro, secondo le  modalita'
e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a Maggioranza
Super secondo l'articolo 28; non  puo'  tuttavia  essere  autorizzato
alcun aumento della quota che ridurrebbe la percentuale del  capitale
sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del  settantacinque
(75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno  che
il Consiglio dei Governatori non  convenga  altrimenti  mediante  una
votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. 
  (4) Il Consiglio dei  Governatori  riesamina  il  capitale  sociale
della Banca almeno ogni cinque (5)  anni.  In  caso  di  aumento  del
capitale   sociale   autorizzato,   a   ogni   membro   e'    offerta
un'opportunita' ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalita'  e
alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale
dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto
della Banca che deteneva immediatamente  prima  dell'aumento.  Nessun
membro e' tenuto a sottoscrivere alcuna percentuale dell'aumento  del
capitale sociale.