Art. 5 Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti: «458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo. 459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonche' la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali e' definito previa acquisizione del parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato.»; b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti: «461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualita' di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. 462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione. 463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno. 464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.». 2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4. 3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.