Art. 6 
 
        Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale 
 
  1. La  Commissione  attribuisce  l'abilitazione  esclusivamente  ai
candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 
    a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero
1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica)  e  sono  in
possesso di almeno tre titoli tra quelli  scelti  dalla  Commissione,
secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; 
    b) presentano, ai sensi dell'articolo 7,  pubblicazioni  valutate
in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente
di qualita' «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B.