(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
Impatto della  produzione  scientifica  pubblicata  -  Indicatori  di
  attivita' scientifica non bibliometrici e settori  concorsuali  cui
  si applicano 
    1. I settori concorsuali  cui  si  applicano  gli  indicatori  di
attivita' scientifica non bibliometrici sono i seguenti: 
      a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14
con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E:
Psicologia; 
      b)  i  settori  concorsuali  08/C1:  Design   e   progettazione
tecnologica dell'architettura, 08/D1:  Progettazione  architettonica,
08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e  storia  dell'architettura,  08/F1:
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale. 
    2. Gli indicatori di attivita' scientifica non  bibliometrici  da
utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore  di  prima  e
seconda fascia sono i seguenti: 
      a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN
e di contributi  in  volumi  dotati  di  ISBN  (o  ISMN)  pubblicati,
rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda
fascia) precedenti; 
      b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe  A
pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci
anni (seconda fascia) precedenti; 
      c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o piu' autori
dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente,  nei  quindici
anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.  
    3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui  al  comma  2
sono le seguenti: 
      a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a),  b)  e
c), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e' definito un «valore-soglia»
distintamente per i professori di prima e di seconda fascia  di  ogni
settore concorsuale; ove necessario e in  relazione  alle  specifiche
caratteristiche del settore concorsuale,  tale  «valore-soglia»  puo'
essere differenziato per settore scientifico-disciplinare; 
      b)  ottengono  una  valutazione  positiva  dell'impatto   della
produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui
parametri sono almeno pari al «valore-soglia»  in  almeno  due  degli
indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c); 
      c) al fine del calcolo di cui alla lettera  b)  gli  indicatori
sono calcolati all'ultima  data  utile  per  la  presentazione  delle
domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel
rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5. 
    4. Per ciascun settore concorsuale di cui al  comma  1,  l'ANVUR,
anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna
regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale: 
      a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate
di ISSN; 
      b) il  sottoinsieme  delle  riviste  di  carattere  scientifico
definite «di classe A», ovvero riviste dotate di  ISSN,  riconosciute
come  eccellenti  a  livello  internazionale  per  il  rigore   delle
procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle
comunita' degli studiosi del settore, indicati anche  dalla  presenza
delle  riviste  stesse  nelle  maggiori   banche-dati   nazionali   e
internazionali; 
    5. Ai fini della  classificazione  delle  riviste  in  classe  A,
nell'ambito di quelle che adottano la  revisione  tra  pari,  l'ANVUR
verifica, rispetto alle caratteristiche del settore  concorsuale,  il
possesso di almeno uno dei seguenti criteri: 
      a)  qualita'  dei  prodotti  scientifici  raggiunta  nella  VQR
(Valutazione della qualita' della ricerca) dai contributi  pubblicati
nella rivista; 
      b) significativo impatto della produzione scientifica,  laddove
appropriato.