Art. 4 Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici 1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero). 2. I distributori hanno l'obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto che esso non comporta l'obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali. 3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.