Allegato CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE IN MATERIA FISCALE Il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, qui di seguito denominati anche Parti contraenti; tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune; avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme di diritto canonico; considerato che i rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto l'11 febbraio 1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano); tenuto conto del processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull'opportunita' di assicurare la piu' ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa; attesa la peculiarita' geografica dello Stato della Citta' del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterritoriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Luterano; concordando inoltre sull'opportunita' di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonche' sull'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Luterano; Hanno convenuto di concludere la presente Convenzione: Art. 1. Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (compresi i tribunali e le autorita' amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Tali persone o autorita' possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente puo' utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorita' competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego. 3. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtu' della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformita' del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perche' la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente puo' rifiutare di comunicare informazioni unicamente perche' queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attivita' di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualita' di agente o fiduciario oppure perche' dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entita'. 6. La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni. 7. Le autorita' fiscali della Parte richiedente, all'atto della richiesta di informazioni, forniscono alle autorita' competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni: i) l'identita' della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonche' indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta; iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste. 8. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il piu' ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non e' verosimile; sebbene il paragrafo 7 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» puo' essere soddisfatta in oasi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalita') ovvero in casi relativi ad una pluralita' di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalita'). 9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, alle domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.