Art. 14. Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. Parte di provvedimento in formato grafico