(Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
                              Denuncia 
 
    La presente Convenzione rimarra'  in  vigore  finche'  non  sara'
denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna  Parte  contraente
puo' denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della  sua
entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione
attraverso i canali diplomatici almeno  sei  mesi  prima.  In  questo
caso,  la  Convenzione  cessera'  di  avere  effetto  al  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la
denuncia. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico