Art. 3. Disposizioni relative a periodi pregressi 1. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attivita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 per tutti i periodi d'imposta ancora accettabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando apposita istanza e corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione: a) per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attivita' finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attivita' di natura finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano. La determinazione dell'ammontare dei redditi di cui al periodo precedente avviene con le modalita' e i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, primo periodo; b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero sulle attivita' finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti anni presso enti che svolgono professionalmente un'attivita' di natura finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano. 2. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attivita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1 e corrispondendo le imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presentano l'istanza di cui al paragrafo 1 all'autorita' competente indicata dalla Santa Sede. L'autorita' competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorita' competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a pena di nullita', dai seguenti elementi informativi: a) per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e codice fiscale dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede, codice fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante legale, o equivalente, dell'ente; b) per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione, il saldo o valore delle attivita' detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura, l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attivita', l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), nonche', per le sole persone giuridiche, anche l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle attivita' di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni d'imposta indicati all'articolo 4 e le relative imposte dovute; c) per le persone fisiche, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attivita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del conto sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1, da una o piu' delle seguenti categorie di redditi: i) redditi esenti indicati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano; ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto i); iii) redditi gia' integralmente assoggettati a tassazione in Italia; iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 ovvero il mancato esercizio della stessa. 5. La regolarizzazione di cui al presente articolo e' ammessa solo se l'istanza di cui al paragrafo 3 e' stata ricevuta dall'autorita' competente italiana prima dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attivita' oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia. 6. La regolarizzazione di cui al presente articolo da parte di soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli effetti di cui: a) all'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. La disposizione della presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della regolarizzazione; b) all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227. La disposizione della presente lettera e' estesa ai comportamenti tenuti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 7. Gli effetti di cui al paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data in cui l'istanza di cui al paragrafo 3 e' stata ricevuta dall'autorita' competente italiana. Il conseguimento degli effetti di cui al paragrafo 6 e' subordinato, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 2. 8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.