(Convenzione-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
              Disposizioni relative a periodi pregressi 
 
    1. I soggetti di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a),
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo  per
le attivita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute
entro il 31 dicembre  2013  per  tutti  i  periodi  d'imposta  ancora
accettabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione
e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando  apposita
istanza e corrispondendo entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente Convenzione: 
      a) per ciascuno dei periodi  d'imposta  da  regolarizzare,  una
somma pari al 20 per cento dei redditi  di  capitale  e  dei  redditi
diversi delle attivita' finanziarie detenute presso enti che svolgono
professionalmente un'attivita'  di  natura  finanziaria  nello  Stato
della Citta'  del  Vaticano.  La  determinazione  dell'ammontare  dei
redditi di cui al periodo precedente avviene con  le  modalita'  e  i
criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, primo periodo; 
      b)  per  ciascuno  degli  anni   2012   e   2013,   una   somma
corrispondente  all'applicazione  delle  aliquote  dell'imposta   sul
valore  delle  attivita'  finanziarie   detenute   all'estero   sulle
attivita' finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti  anni  presso
enti  che   svolgono   professionalmente   un'attivita'   di   natura
finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano. 
    2. I soggetti di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  b),
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo  per
le attivita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute
entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1
e   corrispondendo   le    imposte    risultanti    dall'applicazione
dell'articolo 4. 
    3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  che  intendono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  Convenzione,
presentano l'istanza di cui al paragrafo 1  all'autorita'  competente
indicata dalla Santa  Sede.  L'autorita'  competente  indicata  dalla
Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorita' competente
italiana entro 270 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente Convenzione. 
    4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a  pena
di nullita', dai seguenti elementi informativi: 
      a) per le persone fisiche,  nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita,  indirizzo  di  residenza  anagrafica   e   codice   fiscale
dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede,  codice
fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante
legale, o equivalente, dell'ente; 
      b) per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni  oggetto  di
regolarizzazione, il saldo o  valore  delle  attivita'  detenute  nel
conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla  data  di  chiusura,
l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati  dalle
suddette  attivita',  l'ammontare   delle   somme   dovute   per   la
regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b),  nonche',
per le sole persone giuridiche,  anche  l'ammontare  dei  redditi  di
capitale  e  redditi  diversi  generati  dalle   attivita'   di   cui
all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni  d'imposta  indicati
all'articolo 4 e le relative imposte dovute; 
      c) per le persone fisiche, una  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante che le attivita' finanziarie di cui
all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre  2013
ovvero alla data di chiusura del conto sono state generate, oltre che
dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1,  da  una  o  piu'
delle seguenti categorie di redditi: 
        i) redditi esenti indicati dall'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 601, e  dall'articolo
17 del Trattato del Laterano; 
        ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in  Italia
ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto i); 
        iii) redditi gia' integralmente assoggettati a tassazione  in
Italia; 
        iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana
vigente alla data  della  sottoscrizione  della  dichiarazione,  sono
decorsi i  termini  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto; 
      d) l'esercizio dell'opzione di cui  all'articolo  4  ovvero  il
mancato esercizio della stessa. 
    5. La regolarizzazione di cui al  presente  articolo  e'  ammessa
solo  se  l'istanza  di  cui  al  paragrafo  3  e'   stata   ricevuta
dall'autorita' competente italiana  prima  dell'inizio  di  qualunque
attivita' di accertamento tributario o  di  procedimenti  penali  per
reati tributari, relativi alle attivita' oggetto di regolarizzazione,
di cui il contribuente abbia avuto notizia. 
    6. La regolarizzazione di cui al presente articolo  da  parte  di
soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli  effetti  di
cui: 
      a) all'articolo 5-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,
comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue  le  sanzioni
amministrative, tributarie e  previdenziali.  La  disposizione  della
presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli
imponibili,   alle   imposte   e   alle   ritenute   oggetto    della
regolarizzazione; 
      b) all'articolo 5-quinquies,  comma  3,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,
comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.  227.  La  disposizione  della
presente lettera e' estesa ai comportamenti tenuti entro  180  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 
    7. Gli effetti di cui al paragrafo  6  si  conseguono  a  partire
dalla data in cui l'istanza di cui al paragrafo 3 e'  stata  ricevuta
dall'autorita' competente italiana. Il conseguimento degli effetti di
cui al paragrafo 6 e' subordinato, per i soggetti di cui all'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), all'integrale pagamento  delle  somme  di
cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo
1,  lettera  b),  all'integrale  pagamento  delle  somme  di  cui  al
paragrafo 2. 
    8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione sono individuate le disposizioni attuative  del  presente
articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.