(Convenzione-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
             Attuazione dell'articolo 16, alinea primo, 
                      del Trattato del Laterano 
 
    1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del
Laterano, sottoscritto l'11  febbraio  1929,  gli  immobili  indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere
assoggettati a vincoli o ad  espropriazioni  per  causa  di  pubblica
utilita', se non previo accordo con la Santa Sede, e sono  esenti  da
tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso
lo Stato quanto verso  qualsiasi  altro  ente,  senza  necessita'  di
ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione. 
    2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti
e non definiti con sentenza passata in giudicato.