Art. 13 Modalita' di svolgimento della revisione legale 1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza). - 1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettivita' di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17; b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilita' di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; d) nel caso di societa' di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto. Art. 10-ter (Organizzazione interna). - 1. La societa' di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettivita' del revisore legale che effettua la revisione per conto della societa' di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8. 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualita', di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualita' sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della societa' di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale. 3. Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonche' tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attivita' di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico. 4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attivita' di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualita', ne' la capacita' delle autorita' competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della societa' di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attivita' di revisione non influisce sulla responsabilita' del revisore legale o della societa' di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. 5. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis. 6. Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualita' configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformita' ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualita' comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuita' e la regolarita' nello svolgimento dell'attivita' e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonche' per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione. 7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualita' stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate. 8. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrita' della propria attivita' di revisione legale. 9. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualita' del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che puo' influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entita' del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione. 10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della societa' di revisione legale. 11. Il sistema di controllo interno della qualita' e' proporzionato all'ampiezza e alla complessita' delle attivita' di revisione legale svolte. Il revisore legale o la societa' di revisione legale e' in grado di dimostrare all'autorita' competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualita' sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle attivita' di revisione legale svolte. Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualita' della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali e' improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinche' egli possa espletare in modo adeguato le proprie attivita'. 2. Il responsabile dell'incarico e' attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilita'. 3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni. 4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entita', nonche' delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualita'. Il revisore legale o la societa' di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale. 5. Nel caso in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, e' tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 6. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attivita' del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una societa' di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonche', ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. 8. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. Art. 10-quinquies (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilita' per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo. 2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo e' atta a consentire all'autorita' competente di esaminare il lavoro da questi svolto. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, societa' di revisione legale, nonche' revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinche' il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto. 4. Se il revisore del gruppo non e' nelle condizioni di svolgere le attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorita' competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della societa' controllata interessata, che puo' essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della societa' controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la societa' controllata interessata. 5. Se e' oggetto di un controllo della qualita' o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorita' competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro. 6. L'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36. 7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilita' di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potra' avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.».