Art. 18 
 
             Modifiche al Capo V del decreto legislativo 
                       27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. Il Capo V del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  e'
sostituito dal seguente: 
  «CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI  DI  INTERESSE
PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO 
  Art. 16 (Enti di interesse pubblico).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente capo si applicano agli  enti  di  interesse  pubblico  e  ai
revisori legali e alle societa' di revisione legale incaricati  della
revisione legale presso enti di  interesse  pubblico.  Sono  enti  di
interesse pubblico: 
    a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari  ammessi  alla
negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; 
    b) le banche; 
    c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1,  comma  1,
lettera u), del codice delle assicurazioni private; 
    d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1,
lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede  legale
in  Italia,  e  le  sedi  secondarie  in  Italia  delle  imprese   di
riassicurazione extracomunitarie di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private. 
  2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate  da
enti di interesse pubblico, nelle societa' che  controllano  enti  di
interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con  questi  ultimi  a
comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata  dal
collegio sindacale. 
  Art. 17 (Indipendenza). - 1. L'incarico di revisione legale  ha  la
durata di nove esercizi per le  societa'  di  revisione  e  di  sette
esercizi per i revisori legali. Esso  non  puo'  essere  rinnovato  o
nuovamente conferito se non siano  decorsi  almeno  quattro  esercizi
dalla data di cessazione del precedente incarico. 
  2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli  10
e 10-bis ed in ottemperanza ai  principi  stabiliti  dalla  direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla  direttiva  2014/56/UE,  la  Consob
stabilisce con regolamento le situazioni  che  possono  compromettere
l'indipendenza del  revisore  legale,  della  societa'  di  revisione
legale e del responsabile  chiave  della  revisione  di  un  ente  di
interesse pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere  tali
situazioni. 
  3. I revisori legali, le societa' di revisione legale e le  entita'
appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti
degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di  revisione
legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo  5,  paragrafo
1, del Regolamento europeo. 
  4. L'incarico di responsabile chiave della  revisione  dei  bilanci
non puo' essere esercitato da una medesima  persona  per  un  periodo
eccedente sette esercizi sociali, ne' questa  persona  puo'  assumere
nuovamente tale incarico, neppure per conto di una  diversa  societa'
di revisione legale, se non  siano  decorsi  almeno  tre  anni  dalla
cessazione del precedente. 
  5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione  che
effettua la revisione per conto di una societa' di  revisione  legale
non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione  e
controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' puo'
prestare lavoro autonomo o subordinato  in  favore  dell'ente  stesso
svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno
un biennio dal momento in cui  abbia  cessato  la  sua  attivita'  in
qualita' di revisore legale o di responsabile chiave della  revisione
in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti
e ai soci, diversi  dai  responsabili  chiave  della  revisione,  del
revisore legale o della societa' di revisione legale, nonche' a  ogni
altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione  o  sono
sotto il controllo del revisore legale o della societa' di  revisione
legale, nel caso in cui tali soggetti siano  abilitati  all'esercizio
della professione di revisore legale, per il periodo  di  un  biennio
dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. 
  6. Coloro che siano stati amministratori, componenti  degli  organi
di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla  redazione
dei  documenti  contabili  societari  presso  un  ente  di  interesse
pubblico non possono  esercitare  la  revisione  legale  dei  bilanci
dell'ente ne' delle  societa'  dallo  stesso  controllate  o  che  lo
controllano, se non sia decorso almeno un  biennio  dalla  cessazione
dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 
  7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice
civile si applica  anche  al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione legale  ai  quali  sia  stato  conferito  l'incarico  e  al
responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione. 
  Art. 18 (Relazione di trasparenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 13 del Regolamento  europeo,  la  Consob  puo'
richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della  relazione  di
trasparenza di apportare a questa modifiche  e  integrazioni  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti. 
  Art.  19  (Comitato  per  il  controllo  interno  e  la   revisione
contabile). - 1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per  il
controllo interno e la revisione contabile e' incaricato: 
    a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente  sottoposto
a revisione dell'esito della revisione legale e  trasmettere  a  tale
organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento
europeo, corredata da eventuali osservazioni; 
    b)  di  monitorare  il  processo  di  informativa  finanziaria  e
presentare le  raccomandazioni  o  le  proposte  volte  a  garantirne
l'integrita'; 
    c) di controllare l'efficacia dei sistemi  di  controllo  interno
della  qualita'  e  di  gestione  del  rischio  dell'impresa  e,   se
applicabile,   della   revisione   interna,   per   quanto    attiene
l'informativa finanziaria dell'ente  sottoposto  a  revisione,  senza
violarne l'indipendenza; 
    d) di monitorare la revisione legale del bilancio  d'esercizio  e
del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali  risultati
e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob  a  norma
dell'articolo  26,  paragrafo  6,  del   Regolamento   europeo,   ove
disponibili; 
    e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori  legali
o delle societa' di revisione  legale  a  norma  degli  articoli  10,
10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6
del  Regolamento  europeo,  in  particolare   per   quanto   concerne
l'adeguatezza della prestazione di servizi  diversi  dalla  revisione
all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale
regolamento; 
    f) di essere responsabile della procedura  volta  alla  selezione
dei  revisori  legali  o  delle  societa'  di  revisione   legale   e
raccomandare i revisori legali o le imprese di  revisione  legale  da
designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo. 
  2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si
identifica con: 
    a) il collegio sindacale; 
    b) il consiglio  di  sorveglianza  negli  enti  che  adottano  il
sistema di amministrazione e controllo dualistico, a  condizione  che
ad  esso  non  siano  attribuite  le  funzioni  di  cui  all'articolo
2409-terdecies, primo  comma,  lettera  f-bis),  del  codice  civile,
ovvero un comitato  costituito  al  suo  interno.  In  tal  caso,  il
comitato e' sentito dal consiglio  di  sorveglianza  in  merito  alla
raccomandazione di cui all'articolo  16,  comma  2,  del  Regolamento
europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve  essere
scelto tra gli iscritti nel Registro; 
    c) il comitato per il controllo sulla  gestione  negli  enti  che
adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico. 
  3. I membri del comitato per il controllo interno  e  la  revisione
contabile, nel loro complesso, sono competenti  nel  settore  in  cui
opera l'ente sottoposto a revisione. 
  Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). - 1.  Sono  enti
sottoposti a regime intermedio: 
    a) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non
quotati su mercati regolamentati, sono diffusi  tra  il  pubblico  in
maniera rilevante; 
    b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; 
    c) le societa' che gestiscono i sistemi  di  compensazione  e  di
garanzia; 
    d) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; 
    e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
    f) le societa' di gestione del  risparmio  ed  i  relativi  fondi
comuni gestiti; 
    g) le societa' di investimento a capitale variabile e le societa'
di investimento a capitale fisso; 
    h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; 
    i) gli istituti di moneta elettronica; 
    l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB. 
  2. Il  bilancio  di  esercizio  e,  ove  applicabile,  il  bilancio
consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato
a  revisione  legale  ai  sensi  del  presente  decreto.  Negli  enti
sottoposti a regime intermedio, nelle societa'  controllate  da  enti
sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che  controllano  enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi
ultimi a comune  controllo,  la  revisione  legale  non  puo'  essere
esercitata dal collegio sindacale. 
  Art. 19-ter (Disciplina applicabile agli enti sottoposti  a  regime
intermedio). - 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli
enti di interesse pubblico,  ai  revisori  degli  enti  sottoposti  a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui: 
    a) all'articolo 17 del presente decreto; 
    b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e
5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7,  8,  12  e  17  del
Regolamento europeo.».