Art. 20 
 
            Modifiche al Capo VII del decreto legislativo 
                       27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. Il Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'
sostituito dal seguente: 
  «CAPO VII - VIGILANZA 
  Art. 21 (Competenze e poteri del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
controllo della  qualita'  sui  revisori  legali  e  le  societa'  di
revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su  enti
di interesse pubblico o  su  enti  sottoposti  a  regime  intermedio,
nonche' in merito: 
    a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del  tirocinio,  e
l'iscrizione nel Registro dei revisori legali  e  delle  societa'  di
revisione legale; 
    b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; 
    c) l'adozione dei  principi  di  deontologia  professionale,  dei
principi  di  controllo  interno  della  qualita'  delle  imprese  di
revisione contabile e dei principi di revisione; 
    d) la formazione continua; 
    e) la verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle societa'  di
revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su  enti
di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. 
    f)  l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori   nel   caso   di
violazione   delle   disposizioni   del   presente   decreto,   delle
disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'  avvalersi  su
base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento  dei
compiti, anche di indagine e accertamento, connessi  all'abilitazione
dei revisori legali e delle  societa'  di  revisione  legale  e  alla
tenuta del Registro e del registro del tirocinio. 
  3. Gli enti  di  cui  al  comma  2  e  gli  enti  delegati  di  cui
all'articolo 5, comma 13, svolgono  i  compiti  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto legislativo, dei  suoi  regolamenti
di attuazione  e  di  una  convenzione  stipulata  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. Gli enti  di  cui  al  comma  2  e  gli  enti  delegati  di  cui
all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a  prevenire,
rilevare e gestire conflitti di interesse o  altre  circostanze  che,
nello  svolgimento  dei  compiti   affidati   o   delegati,   possono
compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti  nel  Registro  o
nel registro del tirocinio. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e
indipendente svolgimento dei compiti affidati  o  delegati  da  parte
degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di  cui  all'articolo
5, comma 13, e puo' indirizzare loro raccomandazioni  e  recedere  in
ogni momento senza  oneri  dalle  convenzioni  di  cui  al  comma  3,
avocando i compiti delegati. 
  6. Nell'esercizio della vigilanza  di  cui  ai  commi  1  e  5,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo': 
    a) richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti; 
    b) eseguire ispezioni e assumere  notizie  e  chiarimenti,  anche
mediante  audizione,  dai  revisori  legali   e   dai   soci,   dagli
amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai  dirigenti
della societa' di revisione legale; 
    c) richiedere notizie, dati o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione  e  procedere  ad
audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato
dei fatti; 
    d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese,  anche  con
modalita' telematiche nel rispetto del decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  gli  incarichi  di  revisione  legale  conferiti   in
conformita' del presente decreto e tutte le  informazioni  utili  per
gli adempimenti relativi al controllo della qualita'. 
  7.  Lo  svolgimento  delle   funzioni   attribuite   al   Ministero
dell'economia e delle finanze dal presente decreto e' finanziato  dai
contributi degli iscritti nel Registro.  Gli  iscritti  nel  Registro
sono tenuti al versamento dei  contributi  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   puo'   adottare   i
provvedimenti di cui all'articolo 24-ter. 
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
definiti l'entita' dei contributi, commisurati  ai  costi  diretti  o
indiretti della vigilanza. Per le funzioni  il  cui  costo  varia  in
relazione alla complessita' dell'attivita' svolta  dall'iscritto  nel
Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei
corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire
l'integrale copertura del costo del servizio. 
  9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia  e
delle finanze  pubblica  sul  proprio  sito  internet  una  relazione
sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra  l'altro,
i risultati complessivi dei controlli della qualita'. 
  Art. 21-bis (Svolgimento dei controlli della qualita' da parte  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze).  -  1.  Nell'ambito  dei
controlli di qualita' di cui all'articolo 21, comma 1,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  provvede,  in   particolare,   allo
svolgimento dei seguenti compiti: 
    a)  l'approvazione  e  l'eventuale  modifica  dei  metodi  e  dei
programmi di controllo; 
    b) l'approvazione o la designazione dei soggetti  incaricati  del
controllo della qualita'; 
    c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni  in  qualsiasi
forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti. 
  2. Ai  fini  dell'attuazione  dei  controlli  di  qualita'  di  cui
all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui  al
comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare  lo
svolgimento di compiti connessi al  controllo  di  qualita',  a  enti
pubblici  e  privati,  proponendo  la  sottoscrizione   di   apposita
convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali
tali compiti devono  essere  svolti.  Gli  enti  pubblici  e  privati
svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle  disposizioni
del presente decreto legislativo, delle norme  di  attuazione  e  nei
limiti  e  secondo  le  modalita'  indicati  nella  convenzione.   In
particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7. 
  3. Gli enti di  cui  al  comma  2,  selezionati  con  le  procedure
previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) i titolari, i soci o gli associati degli  enti  medesimi  e  i
membri dei loro organi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo
devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti
di  collaborazione,   consulenza,   impiego   o   di   altra   natura
professionale, ivi compresa  l'assunzione  di  cariche  sociali,  ne'
relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale  o
con una societa' di revisione legale; 
    b)  almeno  il  75  per  cento  dei  membri   degli   organi   di
amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori  legali
iscritti nel Registro; 
    c) la maggioranza dei membri  degli  organi  di  amministrazione,
direzione e  controllo  deve  essere  in  possesso  di  un'esperienza
continuativa almeno quinquennale nello  svolgimento  della  revisione
legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli  di  qualita'
sui revisori legali e  societa'  di  revisione  legale  iscritti  nel
Registro. 
  4. Gli enti di cui al comma 2  si  dotano  di  procedure  idonee  a
prevenire,  rilevare  e  gestire  conflitti  di  interesse  o   altre
circostanze che, nello svolgimento  dei  compiti  assegnati,  possano
compromettere  l'indipendenza  rispetto  ai  soggetti  sottoposti   a
controllo. 
  5. La convenzione di  cui  al  comma  2,  stipulata  dal  Ministero
dell'economia e finanze, specifica: 
    a) le modalita' e i termini per la comunicazione,  da  parte  del
Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre  a  controllo,
indicando la tempistica entro la quale i  relativi  controlli  devono
essere completati; 
    b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualita'; 
    c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche,
i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi  correttivi
da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica  di
realizzazione e le modalita' di  redazione  della  relazione  di  cui
all'articolo 20, comma 16; 
    d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza  e  di
professionalita' dei soggetti incaricati dei controlli; 
    e)  i  criteri  per  l'assegnazione  dei  singoli  incarichi   di
controllo qualita' ai soggetti incaricati dei controlli; 
    f) i criteri per la verifica del corretto adempimento,  da  parte
del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16; 
    g) le modalita' di comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e
finanze, degli esiti  dei  controlli  svolti  nonche'  dell'eventuale
mancato, incompleto o  tardivo  adempimento  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 20,  comma  17,  da  parte  dei  soggetti  sottoposti  a
controllo. 
  6. Ai  fini  dell'attuazione  dei  controlli  di  qualita'  di  cui
all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui  al
precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'
conferire, con apposito provvedimento,  gli  incarichi  di  controllo
della qualita', previa  verifica  dei  requisiti  di  indipendenza  e
l'assenza di conflitti, anche potenziali,  di  interessi,  a  persone
fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero. 
  7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri per l'inserimento degli  interessati  nell'elenco
di cui al  comma  precedente,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  20,  commi  6  e  7,  e  gli  emolumenti  spettanti  ai
controllori della qualita'  determinati  in  base  alla  complessita'
degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al  numero  dei
soggetti sottoposti a controllo. 
  8. I soggetti ai  quali  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di
controllo della qualita' ai sensi del comma 6 svolgono i  compiti  ad
essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del  presente  decreto
legislativo, delle norme di attuazione e  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei
controlli. 
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e
indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei  soggetti
di cui ai commi 2 e 6, puo' indirizzare loro raccomandazioni  e  puo'
in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni  stipulate  ai
sensi del comma 3, avocando i compiti delegati. 
  10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento  dei
controlli  della  qualita'  ai  sensi  del  comma  2,  il   Ministero
dell'economia e delle finanze puo' altresi': 
    a) partecipare, con proprio personale, ai  controlli  svolti  dai
soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente; 
    b) avocare singoli incarichi e  intervenire  in  via  sostitutiva
nello  svolgimento  degli  stessi  utilizzando  proprio  personale  o
avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6; 
    c) richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti  prodotti  o  acquisiti
dai  soggetti  delegati  nello  svolgimento  dei  controlli,  con  le
modalita' e nei termini stabiliti dal Ministero; 
    d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati; 
    e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai  titolari,
soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri
degli organi di amministrazione, direzione  e  controllo  degli  enti
medesimi, dai soggetti da questi  incaricati  dei  controlli,  e  dai
soggetti sottoposti  ai  controlli,  stabilendo  il  termine  per  la
relativa comunicazione, nonche' procedere, nei confronti dei medesimi
soggetti, ad audizione personale. 
  11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualita'
ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
esercitare nei confronti dei  soggetti  incaricati  dei  controlli  i
poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e). 
  12. Gli oneri  derivanti  dallo  svolgimento  dei  controlli  della
qualita' in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono
finanziati  dai  contributi  degli  iscritti  al  Registro  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 7,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  Art. 22 (Competenze e poteri della Consob). - 1. La  Consob  vigila
sull'organizzazione e sull'attivita'  dei  revisori  legali  e  delle
societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione  legale
su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti  sottoposti  a  regime
intermedio al  fine  di  verificare  il  corretto  svolgimento  della
revisione legale,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge
i  compiti  previsti  dall'articolo  20  del   Regolamento   europeo.
Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui
suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo  20
del presente  decreto  o  di  cui  all'articolo  26  del  Regolamento
europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 
  2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo': 
    a) richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei
termini dalla stessa stabiliti; 
    b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari; 
    c) richiedere notizie, dati o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione  e  procedere  ad
audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato
dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti  dalle  lettere
b) e c) viene redatto processo verbale dei dati,  delle  informazioni
acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali  sono
invitati a firmare il processo verbale  e  hanno  diritto  ad  averne
copia. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  23,  paragrafo  3,
comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere
a) e b), possono essere esercitati nei confronti di: 
    a) revisori legali e societa' di revisione legale che  effettuano
la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; 
    b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori legali e  delle
societa' di revisione legale che effettuano la  revisione  legale  di
enti sottoposti a regime intermedio; 
    c) enti sottoposti a regime intermedio, loro  affiliati  e  terzi
correlati; 
    d) terzi ai quali i  revisori  legali  e  societa'  di  revisione
legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime
intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita'; 
    e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori  legali
o societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale  di
enti sottoposti a regime intermedio. 
  4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob  puo'  esercitare  nei
confronti del comitato  per  il  controllo  interno  e  la  revisione
contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui  al  comma
2. 
  5. I  risultati  complessivi  dei  controlli  della  qualita'  sono
illustrati dalla  Consob  nella  relazione  di  cui  all'articolo  1,
tredicesimo  comma,  del  decreto-legge  8  aprile   1974,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.  216,  e
pubblicati sul proprio sito internet. 
  6. La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento  l'eventuale
pubblicazione dei risultati e  delle  conclusioni  dei  controlli  di
qualita' di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in  relazione
a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica. 
  Art. 23 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob  collaborano  tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive  funzioni,  individuando  forme  di  coordinamento   anche
attraverso  protocolli  d'intesa  o  l'istituzione  di  comitati   di
coordinamento. Dette  autorita',  limitatamente  all'esercizio  delle
predette funzioni, non  possono  reciprocamente  opporsi  il  segreto
d'ufficio. 
  1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse  pubblico
e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorita' di vigilanza
sugli enti  sottoposti  a  revisione  collaborano  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e comunicano,  in  particolare,  almeno
annualmente, l'elenco delle entita' rispettivamente vigilate.