Art. 27 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero  un  ente
sottoposto a regime intermedio  ai  sensi  dell'articolo  19-ter  del
medesimo decreto legislativo». 
  2. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e' aggiunto il seguente periodo:«I revisori legali e  le  societa'
di  revisione  legale  iscritti  nel  registro  di  cui  al   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il  proprio  indirizzo
di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia  e  delle
finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro». 
  3. Il limite di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come  modificato  dal
presente decreto, trova applicazione per le istanze di iscrizione  al
registro  del  tirocinio  presentate  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'obbligo di formazione  continua  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come  modificato  dal
presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2017. 
  5. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  sono  iscritti  nella  sezione   «attivi»   del
Registro,  transitano  automaticamente  nella   «sezione   A».   Sono
contestualmente iscritti nella «Sezione B» del  Registro  i  soggetti
inseriti nella «Sezione inattivi» e coloro i quali, sulla base  degli
incarichi  di  revisione  legale  risultanti  nella  banca  dati  del
Registro, nell'ultimo triennio non hanno comunicato alcun incarico di
revisione legale o non hanno collaborato ad  attivita'  di  revisione
presso una societa' di revisione legale. 
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   adotta   entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto un testo unico delle disposizioni  regolamentari
gia' emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7,  8  e  13,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, apportando  le  modifiche
necessarie  al  coordinamento  con  le  disposizioni   nazionali   di
attuazione della direttiva 2014/56/UE. 
  7. Nelle more dell'emanazione del testo unico di cui  al  comma  6,
continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari  gia'  emanate
in attuazione degli  articoli  2,  3,  6,  7,  8  e  13  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  8. Ai sensi dell'articolo 31, comma  5,  della  legge  23  dicembre
2012, n. 234, entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore,  il  Governo  puo'  adottare,  disposizioni   integrative   e
correttive del presente decreto. 
  9. Le disposizioni di cui agli articoli 9, commi da 2 a  4,  9-bis,
commi 1 e da 3 a 8, 10,  commi  da  1  a  3,  da  5  a  7  e  13,  le
disposizioni di cui  agli  articoli  da  10-bis  a  10-quinquies,  le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 3 e da 7 a  9,  14,
commi da 1 a 5 e 7 e le disposizioni di cui agli articoli 16 e  17  e
da 19 a 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  come
modificato dal presente decreto, non  si  applicano  con  riferimento
agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in
corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le
disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, come modificato dal  presente  decreto,  non  si
applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro
pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  10.  Fino  all'applicazione   delle   predette   disposizioni,   le
competenze  e  i  poteri  previsti  dall'articolo  22   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  come  modificato  dal  presente
decreto, sono  attribuiti  alla  Consob  al  fine  di  verificare  il
corretto svolgimento della  revisione  legale  in  conformita'  delle
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e  delle
relative  disposizioni  regolamentari  di  attuazione,  anteriormente
applicabili; nello svolgimento di tale attivita', la Consob  effettua
il controllo della qualita' ai sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  come  modificato  dal  presente
decreto, o  dell'articolo  26  del  Regolamento  europeo,  secondo  i
rispettivi ambiti di applicazione. 
  11. Le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, si applicano alle  violazioni  commesse  dalla  data  di
rispettiva applicazione di ciascuna delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  come  modificato  dal  presente
decreto.  Alle  violazioni  commesse  anteriormente,  continuano   ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore  del
presente decreto. 
  12. I principi che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto risultano adottati  con  determina  del  Ragioniere  Generale
dello Stato del 23 dicembre 2014 continuano ad essere applicati  fino
alla data di  entrata  in  vigore  dei  principi  adottati  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come
modificato dal presente decreto. 
  13. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli
9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, comma 12, e 11, comma 2, del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  come  modificato  dal  presente
decreto, i principi  sono  elaborati  sulla  base  della  convenzione
sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze  con  gli  ordini  e  le  associazioni   professionali
interessati. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  9
          aprile 1991, n. 127, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del
          bilancio consolidato). - 1. Non sono  soggette  all'obbligo
          indicato  nell'art.  25  le   imprese   controllanti   che,
          unitamente alle imprese controllate, non abbiano  superato,
          per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 
              a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli  stati
          patrimoniali; 
              b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle  vendite
          e delle prestazioni; 
              c)   250   dipendenti   occupati   in   media   durante
          l'esercizio. 
              2. L'esonero  previsto  dal  comma  precedente  non  si
          applica se  l'impresa  controllante  o  una  delle  imprese
          controllate e' un  ente  di  interesse  pubblico  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
          ovvero un ente sottoposto  a  regime  intermedio  ai  sensi
          dell'art. 19-ter del medesimo decreto legislativo. 
              3.  Non  sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato
          nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando  la
          controllante sia titolare di oltre il 95  per  cento  delle
          azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in  difetto
          di  tale  condizione,  quando  la  redazione  del  bilancio
          consolidato non sia richiesta almeno sei mesi  prima  della
          fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino  almeno
          il 5%(percento) del capitale. 
              3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo  indicato
          nell'art. 25 le imprese che controllano solo  imprese  che,
          individualmente e nel loro  insieme,  sono  irrilevanti  ai
          fini indicati nel secondo comma dell'art.  29,  nonche'  le
          imprese che controllano solo  imprese  che  possono  essere
          escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28. 
              4. L'esonero previsto dal comma 3 e'  subordinato  alle
          seguenti condizioni: 
              a) che l'impresa controllante, soggetta al  diritto  di
          uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a
          controllo  il  bilancio  consolidato  secondo  il  presente
          decreto ovvero secondo il diritto  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea o in conformita' ai principi  contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea; 
              b) che l'impresa controllata non  abbia  emesso  valori
          mobiliari   ammessi   alla    negoziazione    in    mercati
          regolamentati italiani o dell'Unione europea. 
              5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
          nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto
          dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare
          la denominazione e la sede della societa' controllante  che
          redige il bilancio consolidato; copia dello  stesso,  della
          relazione  sulla  gestione  e  di  quella  dell'organo   di
          controllo,  redatti  in  lingua  italiana  o  nella  lingua
          comunemente  utilizzata  negli   ambienti   della   finanza
          internazionale, devono essere depositati  presso  l'ufficio
          del registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede
          dell'impresa controllata.". 
              - Il testo dell'art. 16 del decreto - legge 29 novembre
          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008,  n.  280,  S.O.,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese). - 1. All'art. 21 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  i
          commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i
          commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art.  50-bis  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. L'introduzione  si  intende  realizzata
          anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia
          necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
          deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di
          stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli
          articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
          il contratto di deposito. All'estrazione  della  merce  dal
          deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel
          territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente
          poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art.
          50-bis del decreto-legge n. 331  del  1993,  l'imposta  sul
          valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del
          codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in  attesa
          che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
          certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica  certificata.  I  revisori  legali  e  le
          societa' di revisione legale iscritti nel registro  di  cui
          al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  comunicano
          il proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o  al  soggetto
          incaricato della tenuta del registro. 
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi  1  e  2,
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i
          soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo,
          che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
          possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la
          propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell'art.
          31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340,
          sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la
          registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle
          partecipazioni  di  cui  all'art.  36,  comma  1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 1,  comma  1-bis.1,  numero
          3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni.". 
              - La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico  nazionale)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.. 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note  alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 6 del decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note  alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 7. 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/56/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 23  dicembre  2012,
          n. 234, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.".