Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
                                 39 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto  legislativo  27  gennaio
2010,  n.  39,  e'  sostituito  dal  seguente:   «2.   Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  se  accerta  l'insussistenza   dei
requisiti per  l'abilitazione,  ne  da'  comunicazione  all'iscritto,
assegnandogli un termine non superiore  a  sei  mesi  per  sanare  le
carenze. Qualora entro il  termine  assegnato  l'iscritto  non  abbia
provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze  dispone,  con
proprio decreto, la cancellazione dal Registro.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 6 (Iscrizione nel Registro).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della   giustizia,   sentita   la   Consob,   con   proprio
          regolamento, stabilisce: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di iscrizione nel Registro dei  revisori  legali  e
          delle societa' di revisione; 
              b) modalita' e termini entro cui esaminare  le  domande
          di iscrizione e verificare i requisiti. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  se
          accerta l'insussistenza dei requisiti  per  l'abilitazione,
          ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
          non superiore a sei mesi per  sanare  le  carenze.  Qualora
          entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  dispone,  con
          proprio decreto, la cancellazione dal Registro. 
              3. Il provvedimento  di  cancellazione  e'  motivato  e
          notificato all'interessato.".