Art. 10 
 
                       Obblighi amministrativi 
 
  1. L'impresa che distacca lavoratori  in  Italia  ha  l'obbligo  di
comunicare il distacco al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del
distacco e di comunicare  tutte  le  successive  modificazioni  entro
cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere
le seguenti informazioni: 
    a) dati identificativi dell'impresa distaccante; 
    b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati; 
    c) data di inizio, di fine e durata del distacco; 
    d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 
    e) dati identificativi del soggetto distaccatario; 
    f) tipologia dei servizi; 
    g) generalita' e domicilio eletto del referente di cui  al  comma
3, lettera b); 
    h) generalita' del referente di cui al comma 4; 
    i)  numero  del  provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  somministrazione,  in  caso  di  somministrazione
transnazionale ove l'autorizzazione  sia  richiesta  dalla  normativa
dello Stato di stabilimento. 
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sono definite le modalita' delle comunicazioni. 
  3. Durante il periodo del distacco e fino  a  due  anni  dalla  sua
cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: 
    a) conservare,  predisponendone  copia  in  lingua  italiana,  il
contratto di lavoro o altro documento contenente le  informazioni  di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.
152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la  fine  e
la  durata  dell'orario  di  lavoro  giornaliero,  la  documentazione
comprovante  il  pagamento   delle   retribuzioni   o   i   documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del  rapporto
di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla
legislazione di sicurezza sociale applicabile; 
    b) designare un referente  elettivamente  domiciliato  in  Italia
incaricato di inviare e ricevere atti e  documenti.  In  difetto,  la
sede dell'impresa distaccante si considera  il  luogo  dove  ha  sede
legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. 
  4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente  decreto
ha l'obbligo di designare, per tutto  il  periodo  del  distacco,  un
referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti  con  le
parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva  di
secondo livello con  obbligo  di  rendersi  disponibile  in  caso  di
richiesta motivata delle parti sociali. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  152  (Attuazione   della   direttiva
          91/533/CEE concernente l'obbligo del datore  di  lavoro  di
          informare il lavoratore  delle  condizioni  applicabili  al
          contratto  o  al  rapporto  di  lavoro),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n. 135, cosi' recita: 
              «Art. 1. (Obbligo di informazione). - 1. Il  datore  di
          lavoro  pubblico  e  privato  e'  tenuto   a   fornire   al
          lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione,
          le seguenti informazioni: 
                a) l'identita' delle parti; 
                b) il luogo di lavoro; in mancanza  di  un  luogo  di
          lavoro  fisso  o   predominante,   l'indicazione   che   il
          lavoratore e' occupato in luoghi diversi, nonche' la sede o
          il domicilio del datore di lavoro; 
                c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
                d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si
          tratta  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato   o
          indeterminato; 
                e) la durata del periodo di prova se previsto; 
                f)  l'inquadramento,  il  livello  e   la   qualifica
          attribuiti al lavoratore, oppure le  caratteristiche  o  la
          descrizione sommaria del lavoro; 
                g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi
          elementi costitutivi,  con  l'indicazione  del  periodo  di
          pagamento; 
                h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il
          lavoratore o le modalita' di determinazione e di  fruizione
          delle ferie; 
                i) l'orario di lavoro; 
                l) i termini del preavviso in caso di recesso. 
              2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto: 
                a) nel  contratto  di  lavoro  scritto  ovvero  nella
          lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da
          consegnarsi al lavoratore entro trenta  giorni  dalla  data
          dell'assunzione; 
                b) nella dichiarazione  di  cui  all'articolo  9-bis,
          comma 3, del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 1996, n. 510 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996,
          n.  608,  per  i  soggetti  cui  si  applica  la   predetta
          disposizione. 
              3. In caso di estinzione del rapporto di  lavoro  prima
          della scadenza del termine  di  trenta  giorni  dalla  data
          dell'assunzione, al lavoratore deve essere  consegnata,  al
          momento  della  cessazione   del   rapporto   stesso,   una
          dichiarazione scritta contenente le indicazioni di  cui  al
          comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
              4. L'informazione circa  le  indicazioni  di  cui  alle
          lettere e), g), h), i) ed  l)  del  comma  1,  puo'  essere
          effettuata mediante il  rinvio  alle  norme  del  contratto
          collettivo applicato al lavoratore.». 
              «Art. 2. (Prestazioni di lavoro all'estero).  -  1.  Le
          informazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  sono  fornite
          al  lavoratore  invitato  a  svolgere  la  sua  prestazione
          lavorativa all'estero per un  periodo  superiore  a  trenta
          giorni, prima  della  partenza  e  comunque  non  oltre  la
          scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme alle
          seguenti ulteriori informazioni: 
                a) la durata del lavoro da effettuare all'estero; 
                b)  la  valuta   in   cui   verra'   corrisposta   la
          retribuzione; 
                c) gli eventuali  vantaggi  in  danaro  o  in  natura
          collegati allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa
          all'estero; 
                d)  le  eventuali  condizioni   del   rimpatrio   del
          lavoratore. 
              2. L'informazione relativa alle indicazioni di  cui  al
          comma 1, lettere b) e c), puo' essere  effettuata  mediante
          rinvio alle norme del  contratto  collettivo  applicato  al
          lavoratore.».